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V COMMISSIONE PERMANENTE · EDIZIONE PROVVISORIA V COMMISSIONE PERMANENTE (Bilancio, tesoro e...

Date post: 21-Aug-2020
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EDIZIONE PROVVISORIA V COMMISSIONE PERMANENTE (Bilancio, tesoro e programmazione) Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emer- genza epidemiologica da COVID-19 PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE BOZZA NON CORRETTA
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  • EDIZIONE PROVVISORIA

    V COMMISSIONE PERMANENTE

    (Bilancio, tesoro e programmazione)

    Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoroe all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emer-

    genza epidemiologica da COVID-19

    PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

    BOZZA NON CORRETTA

  • PAGINA BIANCA

  • ART. 1.

    Premettere i seguenti:

    Art. 01.

    (Introduzione della flat tax al 15 per cento)

    1. L’articolo 10 del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, e successive modificazioni, diseguito denominato « testo unico », in ma-teria di oneri deducibili, è sostituito dalseguente:

    « Art. 10. – (Deduzioni fiscali e salva-guardia del criterio di progressività). – 1. Lededuzioni fiscali sul reddito familiare siapplicano con l’aliquota fissa del 15 percento al fine di determinare una naturaleprogressività dell’imposta e della relativaaliquota effettiva.

    2. Le deduzioni fiscali sul reddito fami-liare ammontano a 3.000 euro in base aiseguenti criteri:

    a) da 0 a 35.000 euro di reddito fa-miliare hanno diritto alla deduzione tutti imembri del nucleo familiare;

    b) da 35.000 a 50.000 euro di redditofamiliare hanno diritto alla deduzione fi-scale solo i carichi familiari;

    c) a partire da 50.000 euro di redditofamiliare si applica l’aliquota del 15 percento ».

    3. All’articolo 11 del testo unico, e suc-cessive modificazioni, in materia di deter-minazione dell’imposta, sono apportate leseguenti modificazioni:

    a) il comma 1 è sostituito dal se-guente:

    « 1. L’imposta lorda è determinata ap-plicando al reddito complessivo, al nettodelle deduzioni indicate nell’articolo 10,comma 2, l’aliquota fissa del 15 per cento »;

    b) il comma 3 è abrogato.

    4. Al comma 1 dell’articolo 77 del testounico, e successive modificazioni, in mate-ria di aliquota dell’imposta, le parole: « del24 per cento » sono sostituite dalle se-guenti: « del 15 per cento ».

    5. A decorrere dalla data di entrata invigore delle disposizioni di cui al presentearticolo cessano di avere applicazione lenorme del testo unico incompatibili con ledisposizioni di cui alla medesima legge.

    6. Gli articoli 12 ,13 ,15, 16, 16-bis, 17,21, 24-bis e 78 del testo unico, e successivemodificazioni, sono abrogati.

    7. Ai fini della determinazione dell’im-posta sul reddito delle persone fisiche siapplicano, se più favorevoli, le aliquote e gliscaglioni di reddito, le deduzioni e le de-trazioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 15,16 e 16-bis del testo unico, e successivemodificazioni, vigenti fino alla data di en-trata in vigore della presente legge.

    Art. 02.

    (Nuove disposizioni in materia di patto fi-scale)

    1. I soggetti titolari di reddito di impresae gli esercenti arti e professioni, nonché isoggetti di cui all’articolo 5 del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917, e successive modifica-zioni, possono effettuare la definizione au-tomatica dei redditi di impresa, di lavoroautonomo e di quelli imputati ai sensi delpredetto articolo 5, relativi ad annualitàper le quali le dichiarazioni sono statepresentate entro il 31 dicembre 2018, se-condo le disposizioni del presente articolo.La definizione automatica, relativamente auno o più periodi d’imposta, ha effetto aifini delle imposte sui redditi e relativeaddizionali, dell’imposta sul valore ag-giunto e dell’imposta regionale sulle attivitàproduttive e si perfeziona con il versa-mento, mediante autoliquidazione, dei tri-buti derivanti dai maggiori ricavi o com-pensi determinati sulla base dei criteri edelle metodologie stabiliti ai sensi dei commi14 e 15.

    2. La definizione automatica può altresìessere effettuata, con riferimento alle me-

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  • desime annualità di cui al comma 1, dagliimprenditori agricoli titolari esclusivamentedi reddito agrario ai sensi dell’articolo 32del testo unico delle imposte sui redditi, dicui al citato decreto del Presidente dellaRepubblica n. 917 del 1986, e successivemodificazioni, nonché dalle imprese di al-levamento, ed ha effetto ai fini dell’impostasul valore aggiunto e dell’imposta regionalesulle attività produttive. La definizione au-tomatica da parte dei soggetti di cui alperiodo precedente avviene mediante pa-gamento degli importi determinati, per cia-scuna annualità, sulla base di una specificametodologia di calcolo, definita ai sensi deicommi 14 e 15 del presente articolo, chetiene conto del volume di affari dichiaratoai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

    3. La definizione automatica di cui aicommi 1 e 2 è esclusa per i soggetti:

    a) che hanno omesso di presentare ladichiarazione, ovvero non hanno indicatonella medesima reddito di impresa o dilavoro autonomo, ovvero il reddito agrariodi cui all’articolo 29 del citato testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica n. 917 del1986;

    b) che hanno dichiarato ricavi o com-pensi di importo annuo superiore a5.164.569 euro;

    c) ai quali, alla data di entrata invigore della presente legge, è stato notifi-cato processo verbale di constatazione conesito positivo, ovvero avviso di accerta-mento ai fini delle imposte sui redditi,dell’imposta sul valore aggiunto ovvero del-l’imposta regionale sulle attività produttive,nonché invito al contraddittorio di cui al-l’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno1997, n. 218, relativamente ai quali non èstata perfezionata la definizione ai sensidei commi 14 e 15 del presente articolo;

    d) nei cui riguardi è stata esercitatal’azione penale per i reati previsti dal de-creto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dellaquale il contribuente ha avuto formale co-noscenza entro la data di definizione au-tomatica.

    4. In caso di avvisi di accertamentoparziale di cui all’articolo 41-bis del de-creto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 600, e successive modi-ficazioni, relativi a redditi oggetto delladefinizione automatica, ovvero di avvisi diaccertamento di cui all’articolo 54, quinto esesto comma, del decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esuccessive modificazioni, divenuti definitivialla data di entrata in vigore della presentelegge, la definizione è ammessa a condi-zione che il contribuente versi, entro laprima data di pagamento degli importi perla definizione, le somme derivanti dall’ac-certamento parziale, con esclusione dellesanzioni e degli interessi. Non si fa luogo arimborso di quanto già pagato. Per i pe-riodi di imposta per i quali sono divenutidefinitivi avvisi di accertamento diversi daquelli di cui ai citati articoli 41-bis deldecreto del Presidente della Repubblican. 600 del 1973 e 54, quinto comma deldecreto del Presidente della Repubblican. 633 del 1972, il contribuente ha comun-que la facoltà di avvalersi delle disposizionidel presente articolo, fermi restando glieffetti dei suddetti atti.

    5. La definizione automatica non si per-feziona se essa si fonda su dati non corri-spondenti a quelli contenuti nella dichia-razione originariamente presentata, ovverose la stessa viene effettuata dai soggetti cheversano nelle ipotesi di cui al comma 3 delpresente articolo; non si fa luogo al rim-borso degli importi versati che, in ognicaso, valgono quali acconti sugli importiche risulteranno eventualmente dovuti inbase agli accertamenti definitivi.

    6. La definizione automatica dei redditid’impresa o di lavoro autonomo esclude larilevanza a qualsiasi effetto delle eventualiperdite risultanti dalla dichiarazione. È per-tanto escluso e, comunque, inefficace ilriporto a nuovo delle predette perdite. Se ilriporto delle perdite di impresa riguardaperiodi d’imposta per i quali la definizioneautomatica non è intervenuta, il recuperodella differenza di imposta dovuta com-porta l’applicazione delle sanzioni nellamisura di un ottavo del minimo, senzaapplicazione di interessi.

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  • 7. La definizione automatica ai fini delcalcolo dei contributi previdenziali, rilevanella misura del 60 per cento per la parteeccedente il minimale reddituale ovveroper la parte eccedente il dichiarato se su-periore al minimale stesso, e non sonodovuti interessi e sanzioni.

    8. La definizione automatica inibisce, adecorrere dalla data del primo versamentoe con riferimento a qualsiasi organo inqui-rente, salve le disposizioni del codice pe-nale e del codice di procedura penale,limitatamente all’attività di impresa e dilavoro autonomo, l’esercizio dei poteri dicui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 deldecreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 600, e successive modi-ficazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 deldecreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, e successive modifi-cazioni, ed esclude l’applicabilità delle pre-sunzioni di cessioni e di acquisto, previstedal regolamento di cui al decreto del Pre-sidente della Repubblica 10 novembre 1997,n. 441. L’inibizione dell’esercizio dei poterie l’esclusione dell’applicabilità delle pre-sunzioni previsti dal periodo precedentesono opponibili dal contribuente medianteesibizione degli attestati di versamento edell’atto di definizione in suo possesso.

    9. La definizione automatica non è re-vocabile né soggetta a impugnazione e nonè integrabile o modificabile da parte delcompetente ufficio dell’Agenzia delle en-trate, e non rileva ai fini penali ed extra-tributari, fatto salvo quanto previsto dalcomma 6.

    10. La definizione automatica, limitata-mente a ciascuna annualità, rende defini-tiva la liquidazione delle imposte risultantidalla dichiarazione con riferimento allaspettanza di deduzioni e agevolazioni indi-cate dal contribuente o all’applicabilità diesclusioni. Sono fatti salvi gli effetti dellaliquidazione delle imposte e del controlloformale in base rispettivamente all’articolo36-bis ed all’articolo 36-ter del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 600, e successive modificazioni,nonché gli effetti derivanti dal controllodelle dichiarazioni IVA ai sensi dell’articolo54-bis del decreto del Presidente della Re-

    pubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le varia-zioni dei dati dichiarati non rilevano ai finidel calcolo delle maggiori imposte dovute aisensi del presente articolo. La definizioneautomatica non modifica l’importo deglieventuali rimborsi e crediti derivanti dalledichiarazioni presentate ai fini delle impo-ste sui redditi e delle relative addizionali,dell’imposta sul valore aggiunto, nonchédell’imposta regionale sulle attività produt-tive.

    14. Con decreto di natura non regola-mentare del Ministro dell’economia e dellefinanze, tenuto anche conto delle informa-zioni dell’Anagrafe tributaria, sono definitele classi omogenee delle categorie econo-miche, le metodologie di calcolo per laindividuazione degli importi previsti alcomma 1, nonché i criteri per la determi-nazione delle relative maggiori imposte,mediante l’applicazione delle ordinarie ali-quote vigenti in ciascun periodo di imposta.

    15. Con provvedimento del direttore del-l’Agenzia delle entrate sono definite le mo-dalità tecniche per l’utilizzo esclusivo delsistema telematico per la presentazione dellecomunicazioni delle definizioni da partedei contribuenti, da effettuare comunqueentro il 31 ottobre 2020 e le modalità diversamento da effettuare secondo i se-guenti criteri:

    a) versamento in un’unica soluzioneentro il 31 ottobre 2020 con applicazione diuno sconto sull’importo complessivo calco-lato pari al 40 per cento;

    b) versamento mediante rateizzazionemensile entro i successivi cinque anni conapplicazione di uno sconto sull’importo com-plessivo calcolato pari al 20 per cento e untasso di interesse del 3 per cento;

    c) versamento mediante rateizzazionemensile entro i successivi venti anni conapplicazione di un tasso del 2 per cento diinteresse.

    A garanzia della rateizzazione di cui alpresente comma il contribuente può sotto-porre all’Agenzia delle entrate o una po-lizza fideiussoria assicurativa rilasciata daistituiti di credito bancario e assicurativo,oppure rilasciata da intermediari finan-

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  • ziari iscritti all’albo unico di cui all’articolo106 del decreto legislativo 1° settembre1993 n. 385 (TUB) sino a quando non sisarà conclusa la procedura di definizione.

    16. I contribuenti che hanno presentatosuccessivamente al 31 ottobre 2020 unadichiarazione integrativa ai sensi dell’arti-colo 2, comma 8-bis, del regolamento di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersidelle disposizioni di cui al presente articolosulla base delle dichiarazioni originarie pre-sentate. L’esercizio della facoltà di cui alperiodo precedente costituisce rinuncia aglieffetti favorevoli delle dichiarazioni inte-grative presentate.

    17. Le disposizioni del presente articolopossono essere applicate secondo i criteri ele modalità da stabilire ai sensi dei commi14 e 15:

    a) all’integrazione delle dichiarazionirelative ai periodi di imposta per i quali itermini per loro presentazione sono sca-duti entro il 31 dicembre 2018;

    b) per la definizione agevolata delleimposte indirette, imposte di registro, ipo-tecarie, catastali, di successione e dona-zione, sull’incremento di valore degli im-mobili, per gli atti pubblici formati, le scrit-ture e private autenticate e le scrittureprivate registrate entro la data del 31 di-cembre 2018, nonché per le denunce e ledichiarazioni presentate entro la medesimadata;

    c) per la definizione di carichi di ruolopregressi affidati agli agenti della riscos-sione;

    d) per la definizione di tributi localicon riferimento ai tributi propri di regioni,province e comuni e città metropolitane;

    e) per la regolarizzazione delle scrit-ture contabili;

    f) per la definizione degli accerta-menti, degli avvisi di contestazione, degliavvisi di irrogazione delle sanzioni, degliinviti al contraddittorio e dei processi ver-bali di constatazione;

    g) per la definizione delle liti fiscalipendenti dinnanzi alle commissioni tribu-

    tarie o al giudice ordinario in ogni grado digiudizio, a domanda del soggetto che haproposto l’atto introduttivo del giudizio.

    Art. 03.

    (Copertura finanziaria)

    1. Agli oneri derivanti dall’articolo 01valutati in 50.000 milioni di euro annui siprovvede, a decorrere dall’anno 2020, conle maggiori entrate rinvenienti dall’attua-zione dell’articolo 02 nonché attraverso:

    a) le maggiori entrate rinvenienti dallariduzione complessiva dei regimi di esen-zione, esclusione e favore fiscale di cuiall’elenco contenuto nel rapporto annualesulle spese fiscali di cui articolo 21, comma11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196per un importo pari a 30.000 milioni dieuro a decorrere dall’anno 2020. Con unoo più regolamenti adottati con decreti delMinistro dell’economia e delle finanze, aisensi dell’articolo 17, comma 3, della legge23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite lemodalità tecniche per l’attuazione del pre-sente comma con riferimento ai singoliregimi interessati;

    b) le maggiori risorse derivanti dainterventi di razionalizzazione e revisionedella spesa pubblica per un importo pari a15.000 milioni di euro annui a decorreredall’anno 2020. A tal fine sono approvatiprovvedimenti regolamentari e amministra-tivi che assicurano minori spese pari a15.000 milioni di euro annui a decorreredall’anno 2020. Al fine di dare piena at-tuazione alle disposizioni concernenti larazionalizzazione e la revisione delle speseper consumi intermedi per l’acquisto dibeni, servizi e forniture contenute nel de-creto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertitocon modificazioni dalla legge 23 giugno2014, n. 89, a decorrere dal 1° gennaio2020 le amministrazioni pubbliche hannol’obbligo di procedere agli acquisti dei benie servizi esclusivamente tramite conven-zioni e accordi quadro messi a disposizioneda Consip Spa e dalle centrali di commit-tenza regionali, al fine di garantire unariduzione delle relative spese per un im-porto non inferiore a 15 milioni di euro

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  • annui a decorrere dall’anno 2020. Al difuori delle suddette modalità di approvvi-gionamento le amministrazioni citate pos-sono stipulare contratti di acquisto a con-dizione che i corrispettivi applicati sianoinferiori ai corrispettivi indicati nelle con-venzioni e accordi quadro messi a disposi-zione da Consip Spa e dalle centrali dicommittenza regionali.

    2. Le maggiori entrate che si dovesserorealizzare a decorrere dall’anno 2020 perutili e dividendi, anche derivanti da distri-buzione di riserve per una quota pari alcinquanta per cento del valore complessivo,versati all’entrata del bilancio dello Statoda società partecipate e istituti di dirittopubblico non compresi nel settore istitu-zionale delle amministrazioni pubbliche dicui all’articolo 1, comma 3, della legge 31dicembre 2009, n. 196, eccedenti l’ammon-tare iscritto nel bilancio di previsione deicorrispondenti anni e considerate nei saldidi finanza pubblica, sono riassegnate, finoall’importo massimo di 5 miliardi di euroall’anno, ad un apposito fondo istituitonello stato di previsione del Ministero del-l’economia e delle finanze per essere de-stinate all’attuazione della presente legge.

    01. 01. Giacomoni, Gelmini, Occhiuto,Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Canniz-zaro, Paolo Russo, D’Attis, D’Ettore.

    Al comma 1, primo periodo, dopo leparole: paucisintomatici non ricoverati edei pazienti in isolamento fiduciario, ag-giungere le seguenti: nonché al fine di tu-telare il benessere fisico e psicofisico dellapopolazione, dei pazienti contagiati e deglioperatori sanitari, assicurare le attività diprevenzione e la cura di esaurimento psi-cofisico e di distacco emotivo e del disturboacuto da stress e post traumatico da stress,.

    Conseguentemente al comma 7, primoperiodo sostituire le parole da: in numeronon superiore, fino alla fine del comma conle seguenti: nonché al personale sanitario dicui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 esuccessive modificazioni, regolarmenteiscritto all’Ordine di cui alla medesima

    legge, ciascuno rispettivamente in numeronon superiore ad uno ogni due unità cia-scuna per un monte ore settimanale mas-simo di 24 ore. Per le attività svolte èriconosciuto ai soggetti di cui al presentecomma un compenso lordo orari di 30euro, inclusivo degli oneri riflessi.

    1. 9. Di Lauro, Massimo Enrico Baroni,D’Arrando, Nesci, Sportiello, Lapia, Lo-refice, Sarli, Menga.

    Al comma 1, apportare le seguenti mo-dificazioni:

    a) al secondo periodo, dopo le parole: Ipiani di assistenza territoriale contengonospecifiche misure di identificazione e ge-stione dei contatti, aggiungere le seguenti:come l’attivazione presso ogni ospedale CO-VID di un laboratorio di analisi dedicatoalla relativa attività di monitoraggio,;

    b) al terzo periodo, sostituire le parole:esclusivamente conoscitivi con le seguenti:della verifica dell’attuazione dei piani diassistenza territoriali;

    c) dopo il terzo periodo aggiungere ilseguente: Tali piani devono comprendere laprogrammazione delle Unità Operative Com-plesse, da attivare successivamente alla datadi entrata in vigore della legge di conver-sione del presente decreto-legge, e da indi-viduarsi presso le strutture sanitarie nellequali sia già attivo un reparto accreditatoper la specialità medica relativa alle me-desime Unità Operative Complesse.

    1. 11. Maraia, Nesci, Sportiello, Lapia,Buompane, Caso.

    Al comma 1, apportare le seguenti mo-dificazioni:

    a) al secondo periodo, dopo le parole: acura dei Dipartimenti di Prevenzione inse-rire le seguenti: ed in particolare utiliz-zando sia le aree mediche che le areemediche veterinarie ognuna per quanto distretta competenza,;

    b) dopo il secondo periodo, aggiungereil seguente: In presenza di focolai di tra-

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  • smissione del virus, familiare o di comu-nità, ove si registri la contemporanea pre-senza di animali domestici, l’evoluzione dellamalattia (zoonosi) è monitorata anche tra-mite l’esecuzione dei tamponi e degli scre-ening sierologici sui predetti animali.

    1. 42. Gemmato, Trancassini, Rampelli,Lucaselli.

    Apportare le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, secondo periodo, dopole parole: pediatri di libera scelta aggiun-gere le seguenti: , infermieri di famiglia o dicomunità;

    b) dopo il comma 1, aggiungere ilseguente:

    1-bis. All’articolo 2-quinquies, comma 1,del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito con modificazioni dalla legge 24aprile 2020 n. 27, le parole da: « Per ladurata dell’emergenza » fino a « 2020 » sonosostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicem-bre 2021 »;

    c) dopo il comma 3, aggiungere il se-guente:

    3-bis. Al fine di garantire la salute e ilbenessere psicologico individuale e collet-tivo nella eccezionale situazione causatadall’epidemia da SARS-COV-2 e di assicu-rare le prestazioni psicologiche, anche do-miciliari, alle professioni sanitarie e a co-loro che si trovano in situazioni di disabi-lità, compresi i caregiver familiari o didisagio, in stato di abbandono o vittime dimaltrattamenti e di abusi, con particolareriferimento ai minori, alle donne, e allefamiglie, nonché di ottimizzare e raziona-lizzare le risorse professionali degli psico-logi dipendenti e convenzionati, le Aziendesanitarie e gli altri Enti del Servizio sani-tario nazionale organizzano l’attività deglipsicologi in un’unica rete aziendale di tipodipartimentale, anche ai fini dell’applica-zione del decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri 13 giugno 2006. In taleambito vengono assicurate azioni di sup-porto psicologico agli operatori sanitari coin-

    volti nel contrasto all’epidemia da SARS-COV-2;

    d) al comma 4, primo periodo, dopo leparole: incrementano e indirizzano aggiun-gere le seguenti: a livello domiciliare leazioni e prestazioni assistenziali terapeuti-che, riabilitative comprese quelle di logo-pedia, psicologiche, psicoterapeutiche, dia-gnostiche, ostetriche e mediche specialisti-che così come previste dal decreto del Pre-sidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio2017 « Definizione e aggiornamento dei li-velli essenziali di assistenza, di cui all’arti-colo 1, comma 7 del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 502 », garantendo ade-guato supporto sanitario e sociosanitario;

    e) dopo il comma 4, aggiungere i se-guenti:

    4-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi dicui ai commi 3 e 4, il Ministero della salute,sulla base di un Atto di intesa in sede diConferenza permanente tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento eBolzano, coordina la sperimentazione distrutture di prossimità per la promozione ela prevenzione della salute, nonché per lapresa in carico e la riabilitazione dellecategorie più fragili, ispirate al principiodella piena integrazione sociosanitaria, conil coinvolgimento di tutte le istituzioni pre-senti sul territorio unitamente al volonta-riato locale e ad enti del terzo settore noprofit. I progetti proposti devono prevederemodalità di intervento che riducano le lo-giche di istituzionalizzazione, favoriscanola domiciliarità e consentano la valutazionedei risultati ottenuti, anche attraverso ilricorso a strumenti innovativi quali il bud-get di salute individuale e di comunità. Lasperimentazione di cui al presente commasi inquadra all’interno dei progetti attuatividel Piano sanitario nazionale di cui all’ar-ticolo 1, comma 805, della legge 27 dicem-bre 2006, n. 296, e del decreto ministeriale10 luglio 2007 « Progetti attuativi del Pianosanitario nazionale – Linee guida per l’ac-cesso al cofinanziamento alle regioni e alleprovince autonome di Trento e Bolzano »(Gazzetta Ufficiale, 10 ottobre 2007, n. 236).Per le finalità del presente comma sonostanziati fondi a valere sull’importo com-

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    BOZZA NON CORRETTA

  • plessivo di cui al comma 11, primo periodo,per un importo pari a 30.000.000 euro.

    4-ter. Concorrono, secondo le modalitàorganizzative delle regioni, al rafforza-mento dell’assistenza domiciliare di cui aicommi 3, 4 e 4-bis anche i servizi e leprestazioni offerti dalle residenze sanitarieper anziani, dalle fondazioni (ex Ipab) odalle aziende pubbliche di servizi alla per-sona (ASP) o da altri soggetti del Terzosettore, con l’obbiettivo di mantenere lapersona nei suoi contesti di vita;

    f) al comma 5, primo periodo, dopo leparole: servizi offerti dalle cure primarieaggiungere le seguenti: ed integrandosi congli Ambiti territoriali previsti dalla leggen. 328 del 2000; e dopo le parole di cui alcomma 4 aggiungere le seguenti: nonché perfavorire il coordinamento dei servizi infer-mieristici distrettuali;

    g) al comma 5, ultimo periodo, dopo leparole: al comma 10 aggiungere le seguenti:anche promuovendo specifiche aggrega-zioni funzionati territoriali (AFT) discipli-nati con decreto del Ministro della saluteentro novanta giorni dall’entrata in vigoredella presente legge. Con riferimento all’as-sistenza dei soggetti di cui al comma 4, ilpersonale infermieristico dei servizi socio-sanitari territoriali, nonché gli infermieri difamiglia o di comunità che afferiscono aiservizi di cure primarie dell’azienda sani-taria locale o dei distretti, possono svolgerela loro attività all’interno delle UCCP giàpreviste dalla legge n. 189 del 2012 se-condo modelli organizzativi regionali;

    h) al comma 6, secondo periodo, dopole parole: è consentito anche ai mediciaggiungere le seguenti: ed ai professionisti edopo la parola: specialisti aggiungere le se-guenti: e psicologi;

    i) al comma 7, dopo le parole: le aziendee gli enti del Servizio sanitario nazionale asupporto delle Unità speciali di continuitàassistenziale di cui all’articolo 4-bis deldecreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24aprile 2020, n. 27 aggiungere le seguenti:possono assumere con rapporto di lavorosubordinato ovvero;

    j) dopo il comma 7, aggiungere i se-guenti:

    7-bis. Ai fini della valutazione multidi-mensionale dei bisogni dei pazienti e del-l’integrazione con i servizi sociali e socio-sanitari territoriali, anche al fine di raffor-zare i servizi di integrazione socio-sanitariadi cui al comma 4, le aziende e gli enti delServizio sanitario nazionale, a decorreredal 1° gennaio 2021 possono procedere alreclutamento di assistenti sociali in nu-mero non superiore ad 1 unità ogni 100.000abitanti, attraverso assunzioni a tempo in-determinato nei limiti di spesa di cui alcomma 10.

    7-ter. Al fine di garantire un pieno re-cupero funzionale della persona dopo lafase acuta dell’infezione da SARS-COV-2,in particolare a coloro che presentano de-ficit neurologici, motori, cardiorespiratorianche dimessi dai reparti di terapia inten-siva e sub-intensiva, gli enti del Serviziosanitario nazionale, nonché seguiti a domi-cilio, a supporto delle Unità speciali dicontinuità assistenziale di cui all’articolo4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito, con modificazioni, dalla legge24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, inderoga all’articolo 7 del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre2020, incarichi di lavoro autonomo a pro-fessionisti del profilo di fisioterapista, dilogopedista e di terapista occupazionale,regolarmente iscritti ai rispettivi albi pro-fessionale, in numero non superiore ad unoperatore sanitario ogni due USCA per unmonte ore settimanale massimo di 24 ore.Per le attività svolte è riconosciuto un com-penso lordo orario di 30 euro. Agli oneriderivanti dal presente comma pari a14.256.000 euro per l’anno 2020, si prov-vede ai sensi dell’articolo 265 del comma 5;

    k) al comma 10, sostituire le parole da:commi 4, 5, 6, 7 e 8 fino a: commi 4, 5 e 8con le seguenti: commi 4, 5, 6, 7, 7-ter e 8a decorrere dal 2021 per l’attuazione deicommi 4, 5, 7-ter e 8.

    1. 83. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini,Schirò, Pezzopane.

    Al comma 1, secondo periodo, dopo leparole: pediatri di libera scelta aggiungere

    — 7 —

    BOZZA NON CORRETTA

  • le seguenti: , infermieri di famiglia o dicomunità di cui al comma 5 del presentearticolo.

    Conseguentemente, al comma 5, dopo leparole: dell’infermiere di famiglia o di co-munità, aggiungere le seguenti: con un ruolodi governo nell’ambito dei servizi infermie-ristici distrettuali.

    * 1. 10. Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello,Nappi, D’Arrando, Lorefice, Sarli, Sa-pia, Lapia, Massimo Enrico Baroni.

    Al comma 1, secondo periodo, dopo leparole: pediatri di libera scelta aggiungerele seguenti: , infermieri di famiglia o dicomunità di cui al comma 5 del presentearticolo.

    Conseguentemente, al comma 5, dopo leparole: dell’infermiere di famiglia o di co-munità, aggiungere le seguenti: con un ruolodi governo nell’ambito dei servizi infermie-ristici distrettuali.

    * 1. 26. Boldi, Panizzut, De Martini, Fo-scolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tira-mani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cat-toi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garava-glia, Gava, Tomasi.

    Al comma 1, secondo periodo, dopo leparole: pediatri di libera scelta aggiungerele seguenti: , infermieri di famiglia o dicomunità di cui al comma 5 del presentearticolo.

    Conseguentemente, al comma 5, dopo leparole: dell’infermiere di famiglia o di co-munità, aggiungere le seguenti: con un ruolodi governo nell’ambito dei servizi infermie-ristici distrettuali.

    * 1. 52. Novelli, Bagnasco, Versace, Mu-gnai, Bond, Mandelli.

    Al comma 1, sostituire il periodo: I pre-detti piani sono recepiti nei programmioperativi richiamati dall’articolo 18, comma1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito, con modificazioni, dalla legge

    24 aprile 2020, n. 27 e sono monitoraticongiuntamente a fini esclusivamente co-noscitivi dal Ministero della salute e dalMinistero dell’economia e delle finanze insede di monitoraggio dei citati programmioperativi con il seguente: I predetti pianisono recepiti nei programmi operativi ri-chiamati dall’articolo 18, comma 1, deldecreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24aprile 2020, n. 27 e sono monitorati con-giuntamente a fini esclusivamente conosci-tivi dal Ministero della salute, anche attra-verso le funzioni dell’Istituto Superiore diSanità, e dal Ministero dell’economia edelle finanze in sede di monitoraggio deicitati programmi operativi.

    1. 66. Orfini.

    Al comma 1, terzo periodo, sostituire leparole: i predetti piani sono recepiti neiprogrammi con le seguenti: i predetti pianisono adottati in sostituzione dei programmi.

    Conseguentemente, dopo il comma 1 ag-giungere il seguente:

    1-bis. Al comma 1 dell’articolo 18 deldecreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24aprile 2020, n. 27, l’ultimo periodo è sop-presso.

    1. 41. Gemmato, Trancassini, Rampelli,Lucaselli.

    Al comma 1, ultimo periodo, sostituire leparole: e le altre strutture residenziali, an-che garantendo con le seguenti: , le altrestrutture residenziali e quelle semiresiden-ziali, pubbliche e private, accreditate e non,di qualsiasi natura e tipologia, effettuandoil tampone naso-faringeo per tutti gli ope-ratori e gli utenti, anche attraverso moda-lità definite dalle unità di crisi, se costi-tuite, e garantendo anche.

    1. 33. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Mar-tini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani,Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli,Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bella-

    — 8 —

    BOZZA NON CORRETTA

  • chioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Ga-ravaglia, Gava, Tomasi.

    Al comma 1, aggiungere, in fine, il se-guente periodo: Al fine di una uniformeintegrazione delle residenze sanitarie assi-stite e le altre strutture residenziali all’in-terno della rete di assistenza territoriale ilMinistero della salute di concerto con ilMinistero dell’economia e delle finanze,d’intesa con la Conferenza Unificata, prov-vede entro tre mesi dall’entrata in vigoredella legge di conversione del presente de-creto-legge, a formulare linee di indirizzosui requisiti strutturali, il sistema di finan-ziamento e l’offerta di servizi di dette strut-ture per garantire un’assistenza sociosani-taria multidimensionale residenziale, semi-residenziale e domiciliare che coniughi ilmassimo livello di qualità e flessibilità nelleproposte per i bisogni di assistenza e curaadeguate alle attuali esigenze degli utenti.

    1. 100. Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti, DeToma, Rachele Silvestri, Vizzini.

    Dopo il comma 1, inserire il seguente:

    1-bis. Al fine di promuovere e armoniz-zare, sulla base delle evidenze tecnico-scientifiche le attività di assistenza territo-riale, incluse le attività di prevenzione epromozione della salute estesa ai determi-nanti ambientali e sociali di salute secondol’approccio « one-health » le attività di sor-veglianza e di monitoraggio epidemiologici,nonché le attività di supporto alle Regionie alle province di cui al comma 1, unaquota pari all’1,4 per cento dell’incrementototale, per l’anno 2020, del livello di finan-ziamento del fabbisogno sanitario nazio-nale standard cui concorre lo Stato, di cuial quarto periodo del comma 11 del pre-sente articolo, è destinata ad incrementarela dotazione finanziaria ordinaria dell’ISSdestinata alle spese correnti per il propriofunzionamento. A partire dal 2021 per ga-rantire all’istituto la medesima dotazioneordinaria, l’incremento previsto dal pre-sente comma sarà a valere sulle risorse

    complessivamente a disposizione del Mini-stero della salute.

    1. 65. Orfini, Fioramonti.

    Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

    1-bis. Per le medesime finalità di cui alcomma 1, con l’obiettivo di implementare erafforzare un solido sistema di accerta-mento diagnostico, monitoraggio e sorve-glianza della circolazione di SARS-COV-2,le regioni assicurano, per i pazienti so-spetti, asintomatici o paucisintomatici, finoa diagnosi certa, l’obbligo di isolamentofiduciario e l’effettuazione di tampone trail quinto ed il settimo giorno dalla presenzadei sintomi o dal contatto con un soggettoaccertato COVID-19. Qualora il pazienteabbia avuto contatti con un caso sospetto,le regioni assicurano l’osservanza di unperiodo di quarantena, sotto il controllodel medico di medicina generale e conl’ausilio della telemedicina. Per il pazientepositivo asintomatico o paucisintomatico leregioni è assicurata la continuità assisten-ziale del medico dell’USCA.

    1. 13. Nappi, Nesci, D’Arrando, Lorefice,Sarli, Sapia, Lapia, Mammì, Ianaro, Spor-tiello, Menga.

    Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

    1-bis. Le Regioni adottano, anche incollaborazione con le organizzazioni mag-giormente rappresentative delle persone condisabilità, linee guida sanitarie per il trat-tamento delle persone non autosufficientie/o con disabilità intellettiva non collabo-ranti in caso di analisi sanitaria e in caso dicontagio, in considerazione della comples-sità di applicazione delle procedure com-portamentali di cui all’allegato 1 del de-creto del Presidente del Consiglio dei mi-nistri 9 marzo 2020.

    1. 46. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lu-caselli.

    — 9 —

    BOZZA NON CORRETTA

  • Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

    1-bis. Nell’ambito dei piani di assistenzaterritoriale di cui al comma 1, tra le spe-cifiche misure di identificazione e gestionedei contatti, di organizzazione dell’attivitàdi sorveglianza attiva effettuata a cura deidipartimenti di prevenzione, le regioni as-sicurano che i laboratori privati autorizzatitrasmettano i referti positivi al COVID-19al dipartimento di prevenzione territorialecompetente il quale provvederà a comuni-carli al centro regionale di raccolta dati perla trasmissione al Ministero della salute,finalità epidemiologiche e statistiche.

    1. 12. Nappi, Mammì, Nesci, Ianaro, Spor-tiello, D’Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia,Lapia, Menga, Massimo Enrico Baroni.

    Al comma 2, aggiungere, in fine, il se-guente periodo: Gli enti territoriali possonoaltresì stipulare apposite convenzioni, pre-via intesa intercorsa con l’Agenzia nazio-nale per l’amministrazione e la destina-zione dei beni sequestrati e confiscati allacriminalità organizzata, con le Aziende Sa-nitarie Locali ed Ospedaliere, al fine diassegnare i beni confiscati di cui all’articolo48 del decreto legislativo 6 settembre 2011,n. 159, in concessione, a titolo gratuito enel rispetto dei principi di trasparenza,adeguata pubblicità e parità di tratta-mento, alle medesime, per la creazione dipresidi medici di prima emergenza e dicentri di cura ed assistenza.

    1. 50. Amitrano, Piera Aiello, Ascari, Bar-buto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori,D’Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni,Saitta, Salafia, Scutellà, Sarli.

    Apportare le seguenti modificazioni:

    a) al comma 3, dopo le parole: Leaziende sanitarie, aggiungere la seguente:anche;

    b) dopo il comma 4, aggiungere ilseguente:

    4-bis. Le Regioni e le Province auto-nome adottano altresì piani straordinari diintervento pluriennali, che integrano quelli

    di cui al comma 1 del presente articolo, avalere sul finanziamento sanitario cor-rente, volti ad implementare stabilmente leprestazioni di assistenza domiciliare inte-grata o equivalenti di cui al Capo IV deldecreto del Presidente del Consiglio deiministri 12 gennaio 2017 « Definizione eaggiornamento dei livelli essenziali di assi-stenza, di cui all’articolo 1, comma 7, deldecreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017 –S.O. n. 15, anche erogate dagli enti gestorie dai soggetti privati che operano in con-venzione, concessione o appalto con il Si-stema sanitario nazionale. Al relativo fi-nanziamento accedono tutte le regioni e leprovince autonome, in deroga alle disposi-zioni legislative che stabiliscono per le au-tonomie speciali il concorso regionale eprovinciale al finanziamento sanitario cor-rente, sulla base delle quote di accesso alfabbisogno sanitario indistinto corrente ri-portate nella tabella di cui all’allegato A ecomunque, per l’intero periodo di diffu-sione del virus SARS-COV-2, sulla basedella popolazione residente e del numerodi casi di contagio anche accertati con lemodalità di cui al comma 1 del presentearticolo.

    Conseguentemente:

    all’articolo 1, comma 11, aggiungere, infine, il seguente periodo: Per le finalità dicui al comma 4-bis, si provvede a valere sullivello del finanziamento del fabbisognosanitario nazionale standard cui concorrelo Stato per l’anno di riferimento, aumen-tato delle maggiori entrate derivanti dalledisposizioni di cui all’articolo 265, comma4 del presente decreto. Per ciascuna an-nualità il Ministero dell’economia e dellefinanze determina la consistenza di dettemaggiori entrate e, d’intesa col Ministerodella salute, adotta gli atti conseguenti perrenderle disponibili per le finalità di cui alcomma 4-bis. Il Ministero della salute, perciascuna annualità, accertata la consi-stenza delle risorse aggiuntive derivanti dalledisposizioni di cui all’articolo 265, comma4, ultimo periodo, determina con proprioatto l’ammontare delle risorse disponibili

    — 10 —

    BOZZA NON CORRETTA

  • in misura non inferiore al totale delle mag-giori entrate derivanti dall’applicazione del-l’articolo 256, comma 4, ultimo periodo, ela ripartizione delle stesse, previa intesacon la Conferenza Stato Regioni, secondo icriteri di cui al comma 4-bis. Le regioniadeguano annualmente i piani di cui alcomma 4, in considerazione delle risorseeffettivamente disponibili;

    all’articolo 265, comma 4, aggiungere,in fine, il seguente periodo: Ai fini dell’ul-teriore concorso per il finanziamento degliinterventi di cui al precedente periodo,all’articolo 39-terdecies, comma 3, del de-creto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,primo periodo, la parola: « venticinque » èsostituita dalla seguente: « cento ».

    1. 38. Silvestroni, Trancassini, Rampelli,Lucaselli.

    Apportare le seguenti modificazioni:

    a) al comma 3, dopo le parole: Leaziende sanitarie, aggiungere la seguente:anche.

    Conseguentemente:

    a) dopo il comma 4, aggiungere il se-guente:

    4-bis. Le regioni e le province autonomeadottano altresì piani straordinari di inter-vento pluriennali, che integrano quelli dicui al comma 1 del presente articolo, avalere sul finanziamento sanitario cor-rente, volti ad implementare stabilmente leprestazioni di assistenza domiciliare inte-grata o equivalenti di cui al Capo IV deldecreto del Presidente del Consiglio deiministri 12 gennaio 2017 « Definizione eaggiornamento dei livelli essenziali di assi-stenza, di cui all’articolo 1, comma 7, deldecreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017 –S.O. n. 15, anche erogate dagli enti gestorie dai soggetti privati che operano in con-venzione, concessione o appalto con il Si-stema sanitario nazionale. Al relativo fi-nanziamento accedono tutte le regioni e leprovince autonome, in deroga alle disposi-

    zioni legislative che stabiliscono per le au-tonomie speciali il concorso regionale eprovinciale al finanziamento sanitario cor-rente, sulla base delle quote di accesso alfabbisogno sanitario indistinto corrente ri-portate nella tabella di cui all’allegato A ecomunque, per l’intero periodo di diffu-sione del virus SARS-COV-2, sulla basedella popolazione residente e del numerodi casi di contagio anche accertati con lemodalità di cui al comma 1 del presentearticolo.

    b) al comma 11, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: Per le finalità di cui alcomma 4-bis, si provvede a valere sul li-vello del finanziamento del fabbisogno sa-nitario nazionale standard cui concorre loStato per l’anno di riferimento, aumentatodelle maggiori entrate derivanti dalle di-sposizioni di cui all’articolo 265, comma 4del presente decreto. Per ciascuna annua-lità il Ministero dell’economia e delle fi-nanze determina la consistenza di dettemaggiori entrate e, d’intesa col Ministerodella salute, adotta gli atti conseguenti perrenderle disponibili per le finalità di cui alcomma 4-bis. Il Ministero della salute, perciascuna annualità, tenuto conto delle mag-giori entrate di cui al presente comma edelle risorse aggiuntive derivanti dalle di-sposizioni di cui all’articolo 265, comma 4,ultimo periodo, determina con proprio attol’ammontare totale delle risorse disponibilie la ripartizione delle stesse, previa intesacon la Conferenza Stato-regioni, secondo icriteri di cui al comma 4-bis. Le regioniadeguano annualmente i piani di cui alcomma 4, in considerazione delle risorseeffettivamente disponibili;

    c) all’articolo 265, comma 4, aggiun-gere, in fine, il seguente periodo:

    4-bis. Quale ulteriore concorso per ilfinanziamento degli interventi di cui all’ar-ticolo 1 del presente decreto, la misuradell’accisa di cui all’articolo 39-terdecies,comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre1995, n. 504, è elevata al 75 per cento adecorrere dal 2020.

    1. 54. Muroni, Fassina, Fioramonti, Fu-sacchia, Lattanzio, Quartapelle Proco-

    — 11 —

    BOZZA NON CORRETTA

  • pio, Palazzotto, Ubaldo Pagano, Gri-baudo, Trano, Brescia, Lorefice, Spor-tiello, Menga, D’Arrando, Lapia, Galli-nella, Gagnarli, Zolezzi, Nesci, Sarli,Ianaro, Massimo Enrico Baroni, Cor-neli.

    Apportare le seguenti modificazioni:

    a) al comma 3, dopo le parole: Leaziende sanitarie, aggiungere la seguente:anche;

    b) dopo il comma 4, aggiungere ilseguente:

    4-bis. In aggiunta a quanto previsto daicommi precedenti, le regioni e le provinceautonome adottano altresì piani straordi-nari di intervento pluriennali, che inte-grano quelli di cui al comma 1 del presentearticolo, a valere sul finanziamento sanita-rio corrente, volti ad implementare stabil-mente le prestazioni di assistenza domici-liare integrata o equivalenti di cui al CapoIV del decreto del Presidente del Consigliodei ministri 12 gennaio 2017 « Definizionee aggiornamento dei livelli essenziali diassistenza, di cui all’articolo 1, comma 7,del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017 –S.O. n. 15, anche erogate dagli enti gestorie dai soggetti privati che operano in con-venzione, concessione o appalto con il Si-stema sanitario nazionale. Al relativo fi-nanziamento accedono tutte le regioni e leprovince autonome, in deroga alle disposi-zioni legislative che stabiliscono per le au-tonomie speciali il concorso regionale eprovinciale al finanziamento sanitario cor-rente, sulla base delle quote di accesso alfabbisogno sanitario indistinto corrente ri-portate nella tabella di cui all’allegato A ecomunque, per l’intero periodo di diffu-sione del virus SARS-COV-2, sulla basedella popolazione residente e del numerodi casi di contagio anche accertati con lemodalità di cui al comma 1 del presentearticolo.

    Conseguentemente:

    all’articolo 1, comma 11, aggiungere, infine, il seguente periodo: Per le finalità di

    cui al comma 4-bis, si provvede a valere sullivello del finanziamento del fabbisognosanitario nazionale standard cui concorrelo Stato per l’anno di riferimento, aumen-tato delle maggiori entrate derivanti dalledisposizioni di cui all’articolo 265, comma4 del presente decreto. Per ciascuna an-nualità il Ministero dell’economia e dellefinanze determina la consistenza di dettemaggiori entrate e, d’intesa col Ministerodella salute, adotta gli atti conseguenti perrenderle disponibili per le finalità di cui alcomma 4-bis. Il Ministero della salute, perciascuna annualità, accertata la consi-stenza delle risorse aggiuntive derivanti dalledisposizioni di cui all’articolo 265, comma4, ultimo periodo, determina con proprioatto l’ammontare delle risorse disponibiliin misura non inferiore al totale delle mag-giori entrate derivanti dall’applicazione del-l’articolo 256, comma 4, ultimo periodo, ela ripartizione delle stesse, previa intesacon la Conferenza Stato Regioni, secondo icriteri di cui al comma 4-bis. Le regioniadeguano annualmente i piani di cui alcomma 4, in considerazione delle risorseeffettivamente disponibili;

    all’articolo 265, comma 4, aggiungere,infine, il seguente periodo: Ai fini dell’ulte-riore concorso per il finanziamento degliinterventi di cui al precedente periodo,all’articolo 39-terdecies, comma 3, del de-creto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,primo periodo, la parola: « venticinque » èsostituita dalla seguente: « settantacinque ».

    * 1. 36. Mollicone, Trancassini, Rampelli,Lucaselli.

    Apportare le seguenti modificazioni:

    a) al comma 3, dopo le parole: Leaziende sanitarie, aggiungere la seguente:anche;

    b) dopo il comma 4, aggiungere ilseguente:

    4-bis. In aggiunta a quanto previsto daicommi precedenti, le regioni e le provinceautonome adottano altresì piani straordi-nari di intervento pluriennali, che inte-grano quelli di cui al comma 1 del presente

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    BOZZA NON CORRETTA

  • articolo, a valere sul finanziamento sanita-rio corrente, volti ad implementare stabil-mente le prestazioni di assistenza domici-liare integrata o equivalenti di cui al CapoIV del decreto del Presidente del Consigliodei ministri 12 gennaio 2017 « Definizionee aggiornamento dei livelli essenziali diassistenza, di cui all’articolo 1, comma 7,del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017 –S.O. n. 15, anche erogate dagli enti gestorie dai soggetti privati che operano in con-venzione, concessione o appalto con il Si-stema sanitario nazionale. Al relativo fi-nanziamento accedono tutte le regioni e leprovince autonome, in deroga alle disposi-zioni legislative che stabiliscono per le au-tonomie speciali il concorso regionale eprovinciale al finanziamento sanitario cor-rente, sulla base delle quote di accesso alfabbisogno sanitario indistinto corrente ri-portate nella tabella di cui all’allegato A ecomunque, per l’intero periodo di diffu-sione del virus SARS-COV-2, sulla basedella popolazione residente e del numerodi casi di contagio anche accertati con lemodalità di cui al comma 1 del presentearticolo.

    Conseguentemente:

    all’articolo 1, comma 11, aggiungere, infine, il seguente periodo: Per le finalità dicui al comma 4-bis, si provvede a valere sullivello del finanziamento del fabbisognosanitario nazionale standard cui concorrelo Stato per l’anno di riferimento, aumen-tato delle maggiori entrate derivanti dalledisposizioni di cui all’articolo 265, comma4 del presente decreto. Per ciascuna an-nualità il Ministero dell’economia e dellefinanze determina la consistenza di dettemaggiori entrate e, d’intesa col Ministerodella salute, adotta gli atti conseguenti perrenderle disponibili per le finalità di cui alcomma 4-bis. Il Ministero della salute, perciascuna annualità, accertata la consi-stenza delle risorse aggiuntive derivanti dalledisposizioni di cui all’articolo 265, comma4, ultimo periodo, determina con proprioatto l’ammontare delle risorse disponibiliin misura non inferiore al totale delle mag-

    giori entrate derivanti dall’applicazione del-l’articolo 256, comma 4, ultimo periodo, ela ripartizione delle stesse, previa intesacon la Conferenza Stato Regioni, secondo icriteri di cui al comma 4-bis. Le regioniadeguano annualmente i piani di cui alcomma 4, in considerazione delle risorseeffettivamente disponibili;

    all’articolo 265, comma 4, aggiungere,infine, il seguente periodo: Ai fini dell’ulte-riore concorso per il finanziamento degliinterventi di cui al precedente periodo,all’articolo 39-terdecies, comma 3, del de-creto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,primo periodo, la parola: « venticinque » èsostituita dalla seguente: « settantacinque ».

    * 1. 75. Ubaldo Pagano.

    Apportare le seguenti modificazioni:

    a) al comma 3, dopo le parole: Leaziende sanitarie, aggiungere la seguente:anche;

    b) dopo il comma 4, aggiungere ilseguente:

    4-bis. Le Regioni e le Province auto-nome adottano altresì piani straordinari diintervento pluriennali, che integrano quellidi cui al comma 1 del presente articolo, avalere sul finanziamento sanitario cor-rente, volti ad implementare stabilmente leprestazioni di assistenza domiciliare inte-grata o equivalenti di cui al Capo IV deldecreto del Presidente del Consiglio deiministri 12 gennaio 2017 « Definizione eaggiornamento dei livelli essenziali di assi-stenza, di cui all’articolo 1, comma 7, deldecreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017 –S.O. n. 15, anche erogate dagli enti gestorie dai soggetti privati che operano in con-venzione, concessione o appalto con il Si-stema sanitario nazionale. Al relativo fi-nanziamento accedono tutte le regioni e leprovince autonome, in deroga alle disposi-zioni legislative che stabiliscono per le au-tonomie speciali il concorso regionale eprovinciale al finanziamento sanitario cor-rente, sulla base delle quote di accesso al

    — 13 —

    BOZZA NON CORRETTA

  • fabbisogno sanitario indistinto corrente ri-portate nella tabella di cui all’allegato A ecomunque, per l’intero periodo di diffu-sione del virus SARS-COV-2, sulla basedella popolazione residente e del numerodi casi di contagio anche accertati con lemodalità di cui al comma 1 del presentearticolo.

    Conseguentemente:

    a) all’articolo 1, comma 11, aggiungere,in fine, il seguente periodo: Per le finalità dicui al comma 4-bis, si provvede a valere sullivello del finanziamento del fabbisognosanitario nazionale standard cui concorrelo Stato per l’anno di riferimento, aumen-tato delle maggiori entrate derivanti dalledisposizioni di cui all’articolo 265, comma4 del presente decreto. Per ciascuna an-nualità il Ministero dell’economia e dellefinanze determina la consistenza di dettemaggiori entrate e, d’intesa col Ministerodella salute, adotta gli atti conseguenti perrenderle disponibili per le finalità di cui alcomma 4-bis. Il Ministero della salute, perciascuna annualità, accertata la consi-stenza delle risorse aggiuntive derivanti dalledisposizioni di cui all’articolo 265, comma4, ultimo periodo, determina con proprioatto l’ammontare delle risorse disponibiliin misura non inferiore al totale delle mag-giori entrate derivanti dall’applicazione del-l’articolo 256, comma 4, ultimo periodo, ela ripartizione delle stesse, previa intesacon la Conferenza Stato Regioni, secondo icriteri di cui al comma 4-bis. Le regioniadeguano annualmente i piani di cui alcomma 4, in considerazione delle risorseeffettivamente disponibili;

    b) all’articolo 265, comma 4, aggiun-gere, in fine, il seguente periodo: Ai finidell’ulteriore concorso per il finanziamentodegli interventi di cui al precedente pe-riodo, all’articolo 39-terdecies, comma 3,del decreto legislativo 26 ottobre 1995,n. 504, primo periodo, la parola: « venti-cinque » è sostituita dalla seguente: « set-tantacinque ».

    ** 1. 8. Brescia, Lorefice, Sportiello, Menga,D’Arrando, Lapia, Gallinella, Gagnarli,

    Zolezzi, Nesci, Sarli, Ianaro, MassimoEnrico Baroni, Corneli.

    Apportare le seguenti modificazioni:

    a) al comma 3, dopo le parole: Leaziende sanitarie, aggiungere la seguente:anche;

    b) dopo il comma 4, aggiungere ilseguente:

    4-bis. Le Regioni e le Province auto-nome adottano altresì piani straordinari diintervento pluriennali, che integrano quellidi cui al comma 1 del presente articolo, avalere sul finanziamento sanitario cor-rente, volti ad implementare stabilmente leprestazioni di assistenza domiciliare inte-grata o equivalenti di cui al Capo IV deldecreto del Presidente del Consiglio deiministri 12 gennaio 2017 « Definizione eaggiornamento dei livelli essenziali di assi-stenza, di cui all’articolo 1, comma 7, deldecreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017 –S.O. n. 15, anche erogate dagli enti gestorie dai soggetti privati che operano in con-venzione, concessione o appalto con il Si-stema sanitario nazionale. Al relativo fi-nanziamento accedono tutte le regioni e leprovince autonome, in deroga alle disposi-zioni legislative che stabiliscono per le au-tonomie speciali il concorso regionale eprovinciale al finanziamento sanitario cor-rente, sulla base delle quote di accesso alfabbisogno sanitario indistinto corrente ri-portate nella tabella di cui all’allegato A ecomunque, per l’intero periodo di diffu-sione del virus SARS-COV-2, sulla basedella popolazione residente e del numerodi casi di contagio anche accertati con lemodalità di cui al comma 1 del presentearticolo.

    Conseguentemente:

    a) all’articolo 1, comma 11, aggiungere,in fine, il seguente periodo: Per le finalità dicui al comma 4-bis, si provvede a valere sullivello del finanziamento del fabbisognosanitario nazionale standard cui concorrelo Stato per l’anno di riferimento, aumen-

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    BOZZA NON CORRETTA

  • tato delle maggiori entrate derivanti dalledisposizioni di cui all’articolo 265, comma4 del presente decreto. Per ciascuna an-nualità il Ministero dell’economia e dellefinanze determina la consistenza di dettemaggiori entrate e, d’intesa col Ministerodella salute, adotta gli atti conseguenti perrenderle disponibili per le finalità di cui alcomma 4-bis. Il Ministero della salute, perciascuna annualità, accertata la consi-stenza delle risorse aggiuntive derivanti dalledisposizioni di cui all’articolo 265, comma4, ultimo periodo, determina con proprioatto l’ammontare delle risorse disponibiliin misura non inferiore al totale delle mag-giori entrate derivanti dall’applicazione del-l’articolo 256, comma 4, ultimo periodo, ela ripartizione delle stesse, previa intesacon la Conferenza Stato Regioni, secondo icriteri di cui al comma 4-bis. Le regioniadeguano annualmente i piani di cui alcomma 4, in considerazione delle risorseeffettivamente disponibili;

    b) all’articolo 265, comma 4, aggiun-gere, in fine, il seguente periodo: Ai finidell’ulteriore concorso per il finanziamentodegli interventi di cui al precedente pe-riodo, all’articolo 39-terdecies, comma 3,del decreto legislativo 26 ottobre 1995,n. 504, primo periodo, la parola: « venti-cinque » è sostituita dalla seguente: « set-tantacinque ».

    ** 1. 25. Pella, Saccani Jotti, Paolo Russo,Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D’At-tis, Cannizzaro, D’Ettore, Napoli, Ruf-fino, Nevi.

    Apportare le seguenti modificazioni:

    a) al comma 3, dopo le parole: Leaziende sanitarie, aggiungere la seguente:anche;

    b) dopo il comma 4, aggiungere ilseguente:

    4-bis. Le Regioni e le Province auto-nome adottano altresì piani straordinari diintervento pluriennali, che integrano quellidi cui al comma 1 del presente articolo, avalere sul finanziamento sanitario cor-rente, volti ad implementare stabilmente le

    prestazioni di assistenza domiciliare inte-grata o equivalenti di cui al Capo IV deldecreto del Presidente del Consiglio deiministri 12 gennaio 2017 « Definizione eaggiornamento dei livelli essenziali di assi-stenza, di cui all’articolo 1, comma 7, deldecreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017 –S.O. n. 15, anche erogate dagli enti gestorie dai soggetti privati che operano in con-venzione, concessione o appalto con il Si-stema sanitario nazionale. Al relativo fi-nanziamento accedono tutte le regioni e leprovince autonome, in deroga alle disposi-zioni legislative che stabiliscono per le au-tonomie speciali il concorso regionale eprovinciale al finanziamento sanitario cor-rente, sulla base delle quote di accesso alfabbisogno sanitario indistinto corrente ri-portate nella tabella di cui all’allegato A ecomunque, per l’intero periodo di diffu-sione del virus SARS-COV-2, sulla basedella popolazione residente e del numerodi casi di contagio anche accertati con lemodalità di cui al comma 1 del presentearticolo.

    Conseguentemente:

    a) all’articolo 1, comma 11, aggiungere,in fine, il seguente periodo: Per le finalità dicui al comma 4-bis, si provvede a valere sullivello del finanziamento del fabbisognosanitario nazionale standard cui concorrelo Stato per l’anno di riferimento, aumen-tato delle maggiori entrate derivanti dalledisposizioni di cui all’articolo 265, comma4 del presente decreto. Per ciascuna an-nualità il Ministero dell’economia e dellefinanze determina la consistenza di dettemaggiori entrate e, d’intesa col Ministerodella salute, adotta gli atti conseguenti perrenderle disponibili per le finalità di cui alcomma 4-bis. Il Ministero della salute, perciascuna annualità, accertata la consi-stenza delle risorse aggiuntive derivanti dalledisposizioni di cui all’articolo 265, comma4, ultimo periodo, determina con proprioatto l’ammontare delle risorse disponibiliin misura non inferiore al totale delle mag-giori entrate derivanti dall’applicazione del-l’articolo 256, comma 4, ultimo periodo, e

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    BOZZA NON CORRETTA

  • la ripartizione delle stesse, previa intesacon la Conferenza Stato Regioni, secondo icriteri di cui al comma 4-bis. Le regioniadeguano annualmente i piani di cui alcomma 4, in considerazione delle risorseeffettivamente disponibili;

    b) all’articolo 265, comma 4, aggiun-gere, in fine, il seguente periodo: Ai finidell’ulteriore concorso per il finanziamentodegli interventi di cui al precedente pe-riodo, all’articolo 39-terdecies, comma 3,del decreto legislativo 26 ottobre 1995,n. 504, primo periodo, la parola: « venti-cinque » è sostituita dalla seguente: « set-tantacinque ».

    ** 1. 94. Fioramonti.

    Al comma 3, sostituire le parole: assi-stenza domiciliare integrata o equivalenticon le seguenti: assistenza domiciliare in-tegrata, avvalendosi di personale dipen-dente e collaborazioni esterne medianteaccreditamento istituzionale o acquisti diservizi.

    * 1. 31. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Mar-tini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani,Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli,Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bella-chioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Ga-ravaglia, Gava, Tomasi.

    Al comma 3, sostituire le parole: assi-stenza domiciliare integrata o equivalenticon le seguenti: assistenza domiciliare in-tegrata, avvalendosi di personale dipen-dente e collaborazioni esterne medianteaccreditamento istituzionale o acquisti diservizi.

    * 1. 72. Ubaldo Pagano.

    Al comma 3 aggiungere in fine il seguenteperiodo: Per rendere rapidamente disponi-bili ulteriori e capillari servizi di assistenzadomiciliare, le autorizzazioni all’esercizio egli accreditamenti rilasciati alle strutturesanitarie pubbliche e private per l’eroga-zione di prestazioni infermieristiche o fi-sioterapiche in regime ambulatoriale con-

    sentono anche l’erogazione di dette presta-zioni in regime domiciliare, senza che ciòcomporti un incremento di costi per ilServizio sanitario nazionale.

    1. 58. Bruno Bossio.

    Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

    3-bis. Ai pazienti guariti che, abbianoavuto un periodo di ricovero in terapiaintensiva o subintensiva, a causa del con-tagio da COVID-19, le aziende sanitarie,tramite i distretti, garantiscono l’esenzionetotale delle spese relative a visite speciali-stiche, esami strumentali, esami di labora-torio, prestazioni terapeutiche e di riabili-tazione effettuate in ambulatorio, nonchéesami di diagnostica strumentale prescrittidal medico di medicina generale e dalpediatra di libera scelta, nei periodo suc-cessivo al ricovero per individuare even-tuali complicanze dovute alla malattia davirus SARS-COV-2. A tal fine, la malattiaviene equiparata alle malattie croniche in-validanti di cui al decreto del Ministerodella sanità del 28 maggio 1999, n. 329,come modificato dal decreto del Ministrodella sanità 21 maggio 2001, n. 236, conparticolare riferimento all’allegato 1, nu-mero 49.

    1. 64. Mandelli.

    Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

    3-bis. Allo scopo di ridurre gli accessi aipronto soccorso, i medici di medicina ge-nerale, con i medici di continuità assisten-ziale e i medici delle USCA, organizzanodue percorsi alternativi « COVID » e « NO-COVID » all’interno dei quali i pazienti sonorispettivamente indirizzati a seconda dellapatologia manifesta. I pazienti effettuanoun triage telefonico con il proprio medicoche li indirizza verso il percorso più adatto.All’interno degli ambulatori COVID il per-sonale, dotato di idonee precauzioni, effet-tua le indagini diagnostiche necessarie estabilisce se allertare il 118. Per i casi in cuii pazienti COVID siano impossibilitati arecarsi in ambulatorio, si attivano le USCA

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    BOZZA NON CORRETTA

  • che svolgono, nella massima sicurezza pro-tettiva, le medesime attività.

    1. 19. Nappi, Sportiello, D’Arrando, Lore-fice, Mammì, Nesci, Ianaro, Sarli, Sapia,Lapia, Menga, Leda Volpi.

    Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

    3-bis. I laureati in psicologia in possessodel giudizio di idoneità pratico valutativosono da ritenersi abilitati all’esercizio dellaprofessione.

    1. 77. Schirò, Siani, Carnevali, Rizzo Nervo,Pini.

    Al comma 4, primo periodo, dopo leparole: emergenza in corso aggiungere leseguenti: qualora non lo abbiano già fatto,.

    1. 21. Provenza, Nesci, Mammì, Ianaro,Sportiello, Nappi, D’Arrando, Lorefice,Sarli, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Ba-roni.

    Al comma 4, primo periodo, dopo leparole: emergenza in corso aggiungere leseguenti: assicurano la presenza di almenouna struttura erogante prestazioni di dia-gnostica di laboratorio, sia di prelievo chedi analisi, ogni 10 chilometri, indipenden-temente dal criterio della soglia minima diattività annue, nonché.

    1. 40. Trizzino, D’Uva.

    Al comma 4, dopo le parole: sia conl’obiettivo di assicurare le accresciute atti-vità di monitoraggio e assistenza connesseall’emergenza epidemiologica, sia per inse-rire le seguenti: garantire un approccio in-tegrato tra le prestazioni sanitarie e leterapie tecnologiche, con particolare rife-rimento alla ventilazione meccanica e l’os-sigenoterapia, nonché per.

    * 1. 30. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Mar-tini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani,Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli,Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bella-chioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Ga-ravaglia, Gava, Tomasi.

    Al comma 4, dopo le parole: sia conl’obiettivo di assicurare le accresciute atti-vità di monitoraggio e assistenza connesseall’emergenza epidemiologica, sia per inse-rire le seguenti: garantire un approccio in-tegrato tra le prestazioni sanitarie e leterapie tecnologiche, con particolare rife-rimento alla ventilazione meccanica e l’os-sigenoterapia, nonché per.

    * 1. 74. Ubaldo Pagano.

    Al comma 4 sostituire la parola: , disa-bili, con le seguenti: con disabilità, avutoriguardo degli eventuali Progetti di Assi-stenza Individuale (PA), nonché di soggetti.

    ** 1. 32. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Mar-tini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani,Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli,Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bella-chioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Ga-ravaglia, Gava, Tomasi.

    Al comma 4 sostituire la parola: , disa-bili, con le seguenti: con disabilità, avutoriguardo degli eventuali Progetti di Assi-stenza Individuale (PA), nonché di soggetti.

    ** 1. 49. Bellucci, Trancassini, Rampelli,Lucaselli.

    Al comma 4 sostituire la parola: , disa-bili, con le seguenti: con disabilità, avutoriguardo degli eventuali Progetti di Assi-stenza Individuale (PA), nonché di soggetti.

    ** 1. 91. Bologna, De Toma, Rachele Sil-vestri, Rospi, Zennaro, Nitti, Vizzini.

    Apportare le seguenti modificazioni:

    a) al comma 4, dopo le parole: terapiadel dolore, aggiungere le seguenti: con bi-sogni indifferibili quali le gestanti e puer-pere, anche COVID positive;

    b) al comma 5, primo periodo, dopo laparola: COVID-19, aggiungere le seguenti: obisognosi di prestazioni indifferibili quali legestanti e puerpere, e dopo le parole: 50.000abitanti aggiungere le seguenti: e con oste-triche che non si trovino in costanza di

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    BOZZA NON CORRETTA

  • rapporto di lavoro subordinato con strut-ture sanitarie e socio sanitarie pubbliche eprivate accreditate in numero non supe-riore a 3 unità ostetriche ogni 50.000 abi-tanti;

    c) al comma 5, terzo periodo, dopo leparole: 50.000 abitanti aggiungere le se-guenti: e di ostetriche in numero non su-periore a 3 unità ogni 50.000 abitanti;

    d) dopo il comma 9 aggiungere i se-guenti:

    9-bis. Al fine di rafforzare i servizi allamaternità territoriali con l’introduzione e ilpotenziamento di modelli organizzativi in-tegrali, territorio-ospedale-territorio, cheprevedano la gestione del percorso nascitaa basso rischio gestito dall’ostetrica di fa-miglia e di comunità che, in rete con glialtri specialisti coinvolti, possa garantire lacontinuità dell’intero percorso nascita (pre-concezionale, prenatale, postnatale) e tuttigli interventi di educazione, promozionealla salute, sostegno alla genitorialità ancheattraverso il programma home visiting oste-trico, il consultorio familiare e l’unità diofferta da valorizzare e da ricondurre allemutate necessità della fase generativa dellafamiglia. Il consultorio familiare rappre-senta uno dei nodi fondamentali della reteper l’assistenza materno neonatale e pedia-trica adolescenziale perseguendo inoltreazioni incisive di protezione, promozione emantenimento dell’allattamento secondo ilmodello OMS Unicef. Le aziende e gli entidel servizio sanitario nazionale possonoprocedere al reclutamento di ostetriche at-traverso assunzioni a tempo indeterminato,anche in deroga ai vincoli previsti dallalegislazione vigente in materia di spesa dipersonale. Il numero di ostetriche recluta-bili è definito dal contingente ripristinodella dotazione organica di personale oste-trico necessaria per il raggiungimento diindicatori di sicurezza e appropriatezzaassistenziale.

    9-ter. Al decreto legislativo 30 dicembre1992, n. 502, sono apportate le seguentimodificazioni:

    1) al primo periodo del comma 1dell’articolo 15-decies dopo le parole: « i

    medici » sono aggiunte le seguenti: « e leostetriche nei casi previsti dall’articolo 48,comma 2, del decreto legislativo 9 novem-bre 2007, n. 206, »:

    2) al secondo periodo del comma 1dell’articolo 15-decies dopo le parole: « aimedici specialisti » sono aggiunte le se-guenti: « ed ai professionisti sanitari neicasi previsti dalla legge »;

    3) al comma 2 dell’articolo 15-deciesalla parola: « sanitari » è premessa la se-guente: « professionisti ».

    9-quater. All’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertitocon modificazioni dalla legge 24 novembre2003, n. 326, sono apportate le seguentimodificazioni:

    1) dopo il comma 2 è aggiunto ilseguente:

    « 2-bis. Il Ministero dell’economia e dellefinanze, di concerto con il Ministero dellasalute, entro il 15 settembre 2020 approvai modelli di ricettari ostetrici standardiz-zati e di ricetta ostetrica a lettura ottica, necura la successiva stampa e distribuzionealle aziende sanitarie locali, alle aziendeospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni,agli istituti di ricovero e cura a caratterescientifico ed ai policlinici universitari cheprovvedono ad effettuarne la consegna in-dividuale a tutte le ostetriche del serviziosanitario nazionale abilitate dall’articolo 48,comma 2, del decreto legislativo 9 novem-bre 2007, n. 206, ad effettuare prescrizioni,da tale momento responsabili della relativacustodia. I modelli equivalgono a stampatiper il fabbisogno delle amministrazioni delloStato. »;

    2) al comma 4 sono apportate leseguenti modificazioni:

    a) dopo le parole: « ai medici » sonoaggiunte le seguenti: « ed alle ostetriche »;

    b) dopo le parole: « al comma 2 » sonoaggiunte le seguenti: « e 2-bis »:

    c) dopo le parole: « dei medici » sonoaggiunte le seguenti: « e delle ostetriche ».

    1. 57. Carnevali.

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    BOZZA NON CORRETTA

  • Apportare le seguenti modificazioni:

    a) al comma 4, dopo le parole: diterapia del dolore, aggiungere le seguenti:con bisogni indifferibili quali le gestanti epuerpere anche COVID positive;

    b) al comma 5, primo periodo, sosti-tuire le parole: Al fine di rafforzare i serviziinfermieristici, con l’introduzione altresìdelle infermiere di famiglia o di comunità,per potenziare la presa in carico sul terri-torio dei soggetti infettati da SARS-COV-2identificati COVID-19, con le seguenti: Alfine di rafforzare i servizi infermieristici eostetrici, con l’introduzione altresì dell’in-fermiere e dell’ostetrica di famiglia o dicomunità, per potenziare la presa in caricosul territorio dei soggetti infettati da SARS-COV-2 identificati COVID-19, o bisognosi diprestazioni indifferibili quali le gestanti epuerpere;

    c) al comma 5, primo periodo, dopo leparole: ogni 50.000 abitanti aggiungere leseguenti: e con ostetriche che non si trovinoin costanza di rapporto di lavoro subordi-nato con strutture sanitarie e socio-sanita-rie pubbliche e private accreditate, in nu-mero non superiore a due unità ostetricheogni 50.000 abitanti;

    d) al comma 5, secondo periodo, dopole parole: agli infermieri, aggiungere le se-guenti: e alle ostetriche;

    e) al comma 5, terzo periodo, dopo leparole: 8 unità ogni 50.000 abitanti aggiun-gere le seguenti: e di ostetriche un numeronon superiore a 2 unità ogni 50.000 abi-tanti.

    1. 61. Mandelli, Saccani Jotti.

    Al comma 4, aggiungere, in fine, le se-guenti parole: nonché adottano provvedi-menti per l’accreditamento dei servizi do-miciliari entro sessanta giorni dalla data dipubblicazione della presente legge.

    1. 20. Trizzino, Nesci, Lapia, Sportiello,Ianaro, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

    Al comma 4, sostituire l’ultimo periodocon il seguente: A tal fine, nel rispettodell’autonomia regionale in materia di or-ganizzazione dei servizi domiciliari, le re-gioni e le province autonome sono autoriz-zate ad incrementare la spesa per l’assi-stenza domiciliare integrata nei limiti in-dicati al comma 10.

    * 1. 29. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Mar-tini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani,Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli,Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bella-chioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Ga-ravaglia, Gava, Tomasi.

    Al comma 4, sostituire l’ultimo periodocon il seguente: A tal fine, nel rispettodell’autonomia regionale in materia di or-ganizzazione dei servizi domiciliari, le re-gioni e le province autonome sono autoriz-zate ad incrementare la spesa per l’assi-stenza domiciliare integrata nei limiti in-dicati al comma 10.

    * 1. 73. Ubaldo Pagano.

    Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

    4-bis. Per le finalità di cui al comma 1,allo scopo di contrastare e contenere ildiffondersi del virus SARS-COV-2 e dellamalattia COVID-19, anche attraverso la lo-gistica degli interventi territoriali e domi-ciliari, è riconosciuto un contributo in fa-vore dei Servizi per le dipendenze patolo-giche (SerD) e dei Dipartimenti di SaluteMentale per l’assunzione di medici, infer-mieri, psicologi ed educatori, nonché dipresidi sanitari. Con decreto del Ministrodel lavoro e delle politiche sociali, di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze, da adottare entro trenta giornidalla data di entrata in vigore del presentedecreto, viene determinata l’entità massimadel contributo riconoscibile e sono discipli-nate le modalità di presentazione delle do-mande di contributo e di erogazione dellostesso.

    1. 47. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lu-caselli.

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    BOZZA NON CORRETTA

  • Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

    4-bis. Le regioni, per rafforzare la presain carico domiciliare dei pazienti di cui alcomma precedente, ai quali anche a causadell’emergenza epidemiologica devono es-sere garantiti a domicilio tutti quei servizie presidi essenziali per il supporto vitale eper una migliore qualità di vita, implemen-tano le azioni terapeutiche e assistenziali alivello domiciliare anche tramite l’integra-zione e il coordinamento tra le prestazionitecnologiche, quali la ventilazione mecca-nica, l’ossigenoterapia, la nutrizione artifi-ciale e le prestazioni sanitarie proprie del-l’assistenza domiciliare integrata.

    1. 27. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Mar-tini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani,Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli,Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bella-chioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Ga-ravaglia, Gava, Tomasi.

    Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

    4-bis. All’articolo 12, comma 3 primoperiodo della legge n. 60 del 2019 dopo leparole: « corso triennale di formazione spe-cifica in medicina generale, » aggiungere leseguenti: « gli specialisti in Medicina e Chi-rurgia d’accettazione e d’urgenza e disci-pline equipollenti ai sensi del decreto mi-nisteriale 30 gennaio 1998 e successive mo-dificazioni e integrazioni, o in specializza-zioni affini ai sensi del decreto ministeriale31 gennaio 1998 e successive modificazionie integrazioni, i titolari di incarichi prov-visori ».

    1. 78. Rizzo Nervo.

    Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

    4-bis. Al fine di potenziare i servizi diassistenza domiciliare integrata di cui alcomma precedente, all’articolo 8-ter, comma2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,n. 502, dopo le parole: « L’autorizzazioneall’esercizio di attività sanitarie è, altresì,richiesta » sono aggiunte le seguenti: « per ipercorsi di cure domiciliari ai sensi dell’ar-

    ticolo 22 del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e ».

    1. 28. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Mar-tini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani,Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli,Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bella-chioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Ga-ravaglia, Gava, Tomasi.

    Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

    4-bis. Al fine di agevolare le prestazioniassistenziali in favore dei soggetti conta-giati identificati attraverso le attività dimonitoraggio del rischio sanitario, il Mini-stro della salute e le regioni promuovono ilcoinvolgimento delle aziende termali nelladefinizione di programmi tesi ad offrireazioni terapeutiche e assistenziali per idisturbi delle vie respiratorie attraversol’utilizzo delle acque minerali e termali.

    1. 63. Bond, Baldini.

    Al comma 5, primo periodo, dopo leparole: utilizzare forme di lavoro auto-nomo sopprimere la seguente: , anche.

    1. 18. Mammì, Sportiello, Nappi, Nesci,Ianaro, D’Arrando, Lorefice, Sarli, Sa-pia, Lapia, Massimo Enrico Baroni.

    Al comma 5, ultimo periodo, sostituire leparole: possono procedere al reclutamentodi infermieri in numero non superiore ad 8unità ogni 50.000 abitanti, attraverso as-sunzioni a tempo indeterminato con le se-guenti: sono autorizzate a bandire concorsipubblici e, conseguentemente, ad assumerea tempo indeterminato, infermieri in nu-mero non superiore ad 8 unità ogni 50.000abitanti.

    1. 92. Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti, DeToma, Rachele Silvestri, Vizzini.

    Al comma 5, terzo periodo, dopo le pa-role: a tempo indeterminato aggiungere le

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    BOZZA NON CORRETTA

  • seguenti: , con contratto di dipendenza o arapporto convenzionale,.

    1. 44. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli,Lucaselli.

    Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

    5-bis. Le regioni e le province autonomeadottano piani di potenziamento e riorga-nizzazione della rete assistenziale territo-riale a partire dal distretto sanitario dibase, quale prima dimensione di governoper assicurare l’integrazione sociosanitaria,l’interprofessionalità e la presa in caricodel paziente.

    1. 55. Fassina, Stumpo, Pezzopane.

    Al comma 6, secondo periodo, sostituirele parole: è consentito anche ai con leseguenti: è necessario, in una visione inte-grata, il coinvolgimento dei.

    1. 17. Provenza, Nappi, D’Arrando, Lore-fice, Sarli, Sapia, Lapia, Mammì, Nesci,Ianaro, Sportiello, Massimo Enrico Ba-roni.

    Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

    6-bis. Le regioni costituiscono le reti deilaboratori di microbiologia per la diagnosidi infezioni da SARS-COV-2 tra i laboratoridotati di requisiti infrastrutturali e di ade-guate competenze specialistiche del perso-nale addetto, a copertura dei fabbisogniprestazionali generati dall’emergenza infet-tivologica.

    6-ter. Ai fini del comma 6-bis le regioni,sulla base delle indicazioni tecniche delMinistero della salute, individuano un la-boratorio di riferimento regionale che operain collegamento con l’istituto Superiore disanità e individua, ai fini dell’accredita-mento, i laboratori pubblici e privati ope-ranti nel territorio regionale in possesso deirequisiti prescritti.

    6-quater. Agli adempimenti di cui aicommi 6-bis e 6-ter, le regioni provvedono

    con le risorse umane disponibili a legisla-zione vigente.

    1. 51. Spena, Novelli, Bagnasco, Calabria.

    Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

    6-bis. Al termine dell’emergenza, al finedi implementare l’assistenza territoriale edevitare accessi impropri alla rete ospeda-liera, le Unità speciali di continuità assi-stenziale di cui all’articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito conmodificazioni dalla legge 24 aprile 2020,n. 27 sono convertite in Unità complesse dicure primarie al fine di consolidare lastruttura di assistenza territoriale della me-dicina generale, della medicina speciali-stica, e la continuità assistenziale per lagestione territoriale e domiciliare dei pa-zienti che non necessitano di ricovero ospe-daliero.

    1. 96. Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti, DeToma, Rachele Silvestri, Vizzini.

    Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

    6-bis. Al fine di realizzare il monitorag-gio di cui al comma 6 è istituita presso ilMinistero della salute una piattaforma in-formatica in cui confluiscono i dati relativialle unità del personale medico e sanitarioimpiegato, per le finalità di cui al presentearticolo, nelle strutture dei presidi ospeda-lieri, all’interno delle Unità speciali di con-tinuità assistenziale e per i servizi di Assi-stenza domiciliare integrata.

    1. 69. Leda Volpi, Nappi, Nesci, Ianaro,D’Arrando, Lapia, Sportiello, Lorefice,Sarli, Menga, Massimo Enrico Baroni.

    Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

    6-bis. In conseguenza delle nuove esi-genze conseguenti all’emergenza sanitariada COVID-19, e per garantire un maggiorcontrollo e tutela dell’ambiente, degli ani-mali e del sistema antropico, gli enti localipossono prevedere un maggiore supporto eulteriori modalità di ricorso alle Guardie

    — 21 —

    BOZZA NON CORRETTA

  • Particolari Giurate delle Associazioni Na-zionali Ambientaliste e Protezionistiche.

    1. 68. Paolo Russo, Gelmini.

    Sostituire il comma 7 con il seguente:

    7. Ai fini della valutazione multidimen-sionale dei bisogni dei pazienti, di garantirela continuità assistenziale in area maternoinfantile, per le donne e gestanti/puerpereportatrici di bisogni non differibili, da sod-disfare anche a domicilio con home visitinge dell’integrazione con i servizi sociali esocio sanitari territoriali e ospedalieri, leaziende e gli enti del Servizio sanitarionazionale a supporto delle Unità speciali dicontinuità assistenziale di cui all’articolo4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito con modificazioni dalla legge 24aprile 2020, n. 27, possono conferire, inderoga all’articolo 7 del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165, con decorrenza dal15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020,incarichi di lavoro autonomo, anche dicollaborazione coordinata e continuativa, aprofessionisti del profilo di assistente so-ciale e di ostetrica, regolarmente iscrittiall’albo professionale, in numero non su-periore a un assistente sociale ogni dueUnità per un monte ore settimanale mas-simo di 24 ore per l’assistente sociale e di36 ore per l’ostetrica. Per le attività svolteè riconosciuto agli assistenti sociali e alleostetriche un compenso lordo orario di 30euro, inclusivo degli oneri riflessi.

    1. 62. Mandelli, Saccani Jotti.

    Al comma 7, sostituire le parole da: re-golarmente iscritti all’albo professionale,fino alla fine del comma con le seguenti:regolarmente iscritti all’albo professionale,nonché al personale sanitario di cui allalegge 18 febbraio 1989, n. 56 e successivemodificazioni, regolarmente iscritto all’Or-dine di cui alla medesima legge, ciascuno innumero non superiore ad uno ogni dueUnità ciascuna per un monte ore settima-nale massimo di 24 ore. Per le attivitàsvolte è riconosciuto ai soggetti di cui al

    presente comma un compenso lordo orariodi 30 euro, inclusivo degli oneri riflessi.

    1. 16. Di Lauro, Massimo Enrico Baroni,D’Arrando, Sarli, Romaniello, Giordano,Lapia, Iovino, Nesci, Lorefice, Menga.

    Al comma 7, primo periodo, dopo leparole: regolarmente iscritti all’albo profes-sionale aggiungere le seguenti: e a sociologi,.

    Conseguentemente:

    a) al medesimo periodo, dopo le parole:in numero non superiore ad un assistentesociale aggiungere le seguenti: e ad un so-ciologo;

    b) nell’ultimo periodo del medesimocomma, dopo le parole: è riconosciuto agliassistenti sociali aggiungere le seguenti: e aisociologi.

    1. 97. Frate, Vizzini.

    Apportare le seguenti modificazioni:

    a) al comma 7, primo periodo, sosti-tuire le parole: 24 ore con le seguenti: 35ore;

    b) al comma 7, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: Per le medesime finalità,a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziendee gli enti del Servizio Sanitario Nazionale,possono procedere al reclutamento di in-fermieri in numero non superiore ad 1unità ogni 100.000 abitanti, attraverso as-sunzioni a tempo indeterminato e comun-que nei limiti di cui al comma 10.

    c) al comma 10, dopo le parole: e adecorrere dal 2021 per l’attuazione deicommi 4, 5 aggiungere le seguenti: , 7;

    d) al comma 11, settimo periodo, so-stituire le parole: Per le finalità di cui alcomma 5, con le seguenti: per le finalità dicui ai commi 5 e 7.

    1. 76. Ubaldo Pagano.

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    BOZZA NON CORRETTA

  • Al comma 7, apportare le seguenti mo-dificazioni:

    a) sostituire le parole: di 24 ore con leseguenti: di 35 ore;

    b) aggiungere, in fine, il seguente pe-riodo: Per le medesime finalità, a decorreredal 1° gennaio 2021, le aziende e gli enti delServizio Sanitario Nazionale, possono pro-cedere al reclutamento di assistenti sociali,in numero non superiore ad 1 unità ogni100.000 abitanti, attraverso assunzioni atempo indeterminato e comunque nei li-miti di cui al comma 10.

    Conseguentemente:

    a) all’articolo 1, comma 10, sostituirele parole: per l’attuazione dei commi 4, 5, e8 con le seguenti: per l’attuazione dei commi4, 5, 7, e 8;

    b) all’articolo 1, comma 11, secondoperiodo, sostituire le parole: di 14.256.000euro, per un totale di 407.896.000 euro conle seguenti: di 20.790.000 euro per un totaledi 414.430.000 euro;

    c) all’articolo 1, comma 11, sostituire ilsettimo periodo con il seguente: Per le fina-lità di cui ai commi 5 e 7 a decorreredall’anno 2021, all’onere complessivo di534.600.000 euro.

    1. 3. Noja.

    Al comma 7, aggiungere in fine il se-guente periodo: Per le medesime finalità, adecorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende egli enti del Servizio Sanitario Nazionale,possono procedere al reclutamento di as-sistenti sociali, in numero non superiore ad1 unità ogni 100.000 abitanti, attraversoassunzioni a tempo indeterminato e co-munque nei limiti di cui al comma 10.

    Conseguentemente:

    a) all’articolo 1, comma 10, sostituirele parole: per l’attuazione dei commi 4, 5 e8 con le seguenti: per l’attuazione dei commi4, 5, 7 e 8;

    b) all’articolo 1, comma 11, sostituire ilsettimo periodo con il seguente: Per le fina-

    lità di cui ai commi 5 e 7, a decorreredall’anno 2021, all’onere complessivo di494.256.000 euro si provvede a valere sullivello del finanziamento del fabbisognosanitario nazionale standard cui concorrelo Stato per l’anno di riferimento.

    1. 2. Noja.

    Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

    7-bis. Per gestire al meglio le azioni disanità pubblica di cui ai commi 1, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, le Regioni si dotano di piatta-forme informatiche di telemedicina/saluteconnessa con capacità di monitoraggio, televisita, APP collegate specializzate per pa-tologia (digital therapeutics), integrate con ilfascicolo sanitario elettronico (FSE) in mo-dalità SaaS (Software as a Service) perminimizzarne l’impatto gestionale. Tali piat-taforme saranno utilizzate nell’immediatoper la gestione del tele rilevamento deiparametri vitali dei pazienti affetti da CO-VID-19 e in isolamento domiciliare e delloro monitoraggio remoto, per poi essere, aemergenza cessata, indirizzate a sanare lacesura tra Aziende Ospedaliere e medicinadi territorio, in particolar modo nella ge-stione del post-acuzie per i pazienti fragilicon particolare attenzione al monitoraggioremoto delle condizioni di salute dei citta-dini afflitti da deficit fisici e/o mentali.Particolare attenzione va poi rivolta allaformazione di tutto il personale medico(Clinico, infermieristico, assistenziale) in me-rito alle tematiche delle tecnologie medichedi salute connessa. A tale formazione spe-cifica deve essere destinato almeno il 10per cento degli stanziamenti specifici di cuial comma 11.

    7-ter. L’attuazione dell’infrastruttura-zione di cui al comma 7-bis con appositanorma del Ministero della salute rientrerànel computo dei parametri LEA (livelli es-senziali di assistenza); il raggiungimento,Regione per Regione, degli obiettivi cheverranno indicati, sarà requisito essenzialeper la parametrizzazione della ripartizionedei fondi erogati.

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    BOZZA NON CORRETTA

  • 7-quater. Per l’attuazione del comma7-bis è autorizzata, per l’anno 2020, laspesa di 251.326.796 euro.

    1. 48. Bel


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