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DDL Gelmini approvato dal Senato il 29 luglio 2010

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Testo integrale del DDL Gelmini approvato dal Senato il 29 luglio 2010
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CAMERA DEI DEPUTATI N. 3687 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 29 luglio 2010 (v. stampato Senato n. 1905) PRESENTATO DAL MINISTRO DELLISTRUZIONE, DELLUNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (GELMINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE (TREMONTI) CON IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI (FITTO) CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LINNOVAZIONE (BRUNETTA) E CON IL MINISTRO DELLA GIOVENTÙ (MELONI) Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 2 agosto 2010 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI
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CAMERA DEI DEPUTATI N. 3687—

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 29 luglio 2010 (v. stampato Senato n. 1905)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(GELMINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI

(FITTO)

CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE

(BRUNETTA)

E CON IL MINISTRO DELLA GIOVENTÙ

(MELONI)

Norme in materia di organizzazione delle università, di personaleaccademico e reclutamento, nonché delega al Governo per

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblicail 2 agosto 2010

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

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DISEGNO DI LEGGE__

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMAUNIVERSITARIO

ART. 1.

(Princìpi ispiratori della riforma).

1. Le università sono sede primaria dilibera ricerca e di libera formazione nel-l’ambito dei rispettivi ordinamenti e sonoluogo di apprendimento ed elaborazionecritica delle conoscenze; operano, combi-nando in modo organico ricerca e didat-tica, per il progresso culturale, civile edeconomico della Repubblica.

2. In attuazione delle disposizioni di cuiall’articolo 33 e al titolo V della parte IIdella Costituzione, ciascuna universitàopera ispirandosi a princìpi di autonomiae di responsabilità. Sulla base di accordi diprogramma con il Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca, diseguito denominato « Ministero », le uni-versità che hanno conseguito la stabilità esostenibilità del bilancio, nonché risultatidi elevato livello nel campo della didatticae della ricerca, possono sperimentare pro-pri modelli funzionali e organizzativi, ivicomprese diverse modalità di composi-zione e costituzione degli organi di go-verno. Il Ministero, con decreto di naturanon regolamentare, definisce i criteri perl’ammissione alla sperimentazione e lemodalità di verifica periodica dei risultaticonseguiti.

3. Il Ministero, nel rispetto delle com-petenze delle regioni, provvede a valoriz-zare il merito, a rimuovere gli ostacoliall’istruzione universitaria e a garantirel’effettiva realizzazione del diritto allo stu-dio. A tal fine, pone in essere specificiinterventi per gli studenti capaci e meri-tevoli, anche se privi di mezzi, che inten-dano iscriversi alle libere università delloStato per portare a termine il loro per-corso formativo.

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4. Il Ministero, nel rispetto della libertàdi insegnamento e dell’autonomia delleuniversità, indica obiettivi e indirizzi stra-tegici per il sistema e le sue componenti e,tramite l’Agenzia nazionale di valutazionedel sistema universitario e della ricerca(ANVUR) per quanto di sua competenza,ne verifica e valuta i risultati secondocriteri di qualità, trasparenza e promo-zione del merito, anche sulla base dellemigliori esperienze diffuse a livello inter-nazionale, garantendo una distribuzionedelle risorse pubbliche coerente con gliobiettivi, gli indirizzi e le attività svolte daciascun ateneo, nel rispetto del principiodella coesione nazionale, nonché con lavalutazione dei risultati conseguiti.

5. Sono possibili accordi di programmatra le singole università o aggregazionidelle stesse e il Ministero al fine di favo-rire la competitività delle università svan-taggiate, migliorandone la qualità dei ri-sultati, tenuto conto degli indicatori dicontesto relativi alle condizioni di svilupporegionale.

ART. 2.

(Organi e articolazione internadelle università).

1. Le università statali, nel quadro delcomplessivo processo di riordino della pub-blica amministrazione, provvedono, entrosei mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, a modificare i propri statutiin materia di organi, nel rispetto dell’arti-colo 33 della Costituzione, ai sensi dell’arti-colo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168,secondo princìpi di semplificazione, effi-cienza ed efficacia, con l’osservanza dei se-guenti vincoli e criteri direttivi:

a) previsione dei seguenti organi:

1) rettore;

2) senato accademico;

3) consiglio di amministrazione;

4) collegio dei revisori dei conti;

5) nucleo di valutazione;

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b) attribuzione al rettore della rap-presentanza legale dell’università e dellefunzioni di indirizzo, di iniziativa e dicoordinamento delle attività scientifiche edidattiche; della responsabilità del perse-guimento delle finalità dell’università se-condo criteri di qualità e nel rispetto deiprincìpi di efficacia, efficienza, traspa-renza e meritocrazia; della funzione diproposta del documento di programma-zione strategica triennale di ateneo, di cuiall’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gen-naio 2005, n. 7, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,anche tenuto conto delle proposte e deipareri del senato accademico, nonchédella funzione di proposta del bilancio diprevisione annuale e triennale e del contoconsuntivo; della funzione di proposta deldirettore generale ai sensi della lettera m)del presente comma, nonché di iniziativadei procedimenti disciplinari, secondo lemodalità previste dall’articolo 10; di ognialtra funzione non espressamente attri-buita ad altri organi dallo statuto;

c) determinazione delle modalità dielezione del rettore tra i professori ordi-nari in servizio presso università italiane;

d) durata della carica di rettore pernon più di due mandati e per un massimodi otto anni, ovvero sei anni nel caso dimandato unico non rinnovabile;

e) attribuzione al senato accademicodella competenza a formulare proposte epareri in materia di didattica e di ricerca,anche con riferimento al documento diprogrammazione strategica triennale diateneo, di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,con modificazioni, dalla legge 31 marzo2005, n. 43, nonché di attivazione o sop-pressione di corsi e sedi; ad approvare iregolamenti in materia di didattica e diricerca, previo parere favorevole del con-siglio di amministrazione; a svolgere fun-zioni di coordinamento e di raccordo coni dipartimenti e con le strutture di cui alcomma 2, lettera c); a proporre al corpoelettorale con maggioranza di almeno trequarti dei suoi componenti una mozione

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di sfiducia al rettore non prima che sianotrascorsi due anni dall’inizio del suo man-dato; ad esprimere parere sul bilancio diprevisione annuale e triennale e sul contoconsuntivo dell’università;

f) costituzione del senato accademicosu base elettiva, in un numero di membriproporzionato alle dimensioni dell’ateneoe non superiore a trentacinque unità,compresi il rettore e una rappresentanzaelettiva degli studenti; composizione peralmeno due terzi con docenti di ruolo, ivicompresi i direttori di dipartimento, elettiin modo da rispettare le diverse areescientifico-disciplinari dell’ateneo;

g) durata in carica del senato acca-demico per un massimo di quattro anni erinnovabilità del mandato per una solavolta;

h) attribuzione al consiglio di ammi-nistrazione delle funzioni di indirizzo stra-tegico, di approvazione della programma-zione finanziaria annuale e triennale e delpersonale, nonché di vigilanza sulla soste-nibilità finanziaria delle attività; dellacompetenza a deliberare l’attivazione osoppressione di corsi e sedi; della compe-tenza ad adottare il regolamento di am-ministrazione e contabilità, nonché, suproposta del rettore e previo parere delsenato accademico per gli aspetti di suacompetenza, ad approvare il bilancio diprevisione annuale e triennale, il contoconsuntivo e il documento di programma-zione strategica di cui alla lettera b) delpresente comma; del dovere di trasmettereal Ministero e al Ministero dell’economia edelle finanze sia il bilancio di previsioneannuale e triennale sia il conto consuntivo;della competenza a conferire l’incarico didirettore generale di cui alla lettera m) delpresente comma; della competenza disci-plinare relativamente ai professori e ri-cercatori universitari, ai sensi dell’articolo10; della competenza ad approvare laproposta di chiamata da parte del dipar-timento, ai sensi dell’articolo 17, comma 1,lettera d);

i) composizione del consiglio di am-ministrazione nel numero massimo di un-

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dici componenti, inclusi il rettore, compo-nente di diritto, ed una rappresentanzaelettiva degli studenti; designazione oscelta degli altri componenti secondo mo-dalità previste dallo statuto, anche me-diante avvisi pubblici, tra personalità ita-liane o straniere in possesso di compro-vata competenza in campo gestionale ov-vero di un’esperienza professionale di altolivello; non appartenenza ai ruoli dell’ate-neo, a decorrere dai tre anni precedentialla designazione e per tutta la duratadell’incarico, di un numero di consiglierinon inferiore a tre nel caso in cui ilconsiglio di amministrazione sia compostoda undici membri e non inferiore a duenel caso in cui il consiglio di amministra-zione sia composto da un numero dimembri inferiore a undici; previsione chefra i membri non appartenenti al ruolodell’ateneo non siano computati i rappre-sentanti degli studenti iscritti all’ateneomedesimo; previsione che il presidente delconsiglio di amministrazione sia il rettoreo uno dei predetti consiglieri esterni airuoli dell’ateneo, eletto dal consigliostesso; possibilità di prevedere il rinnovonon contestuale dei diversi membri delconsiglio di amministrazione al fine digarantire un rinnovo graduale dell’interoconsiglio;

l) durata in carica del consiglio diamministrazione per un massimo di quat-tro anni; durata quadriennale del mandatofatta eccezione per quello dei rappresen-tanti degli studenti, di durata biennale;rinnovabilità del mandato per una solavolta;

m) sostituzione della figura del diret-tore amministrativo con la figura del di-rettore generale, da scegliere tra persona-lità di elevata qualificazione professionalee comprovata esperienza pluriennale confunzioni dirigenziali; conferimento daparte del consiglio di amministrazione, suproposta del rettore, dell’incarico di diret-tore generale, regolato con contratto dilavoro a tempo determinato di dirittoprivato di durata non superiore a quattroanni rinnovabile; determinazione del trat-tamento economico spettante al direttore

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generale in conformità a criteri e para-metri fissati con decreto del Ministro del-l’istruzione, dell’università e della ricerca,di seguito denominato « Ministro », di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze; previsione del collocamento inaspettativa senza assegni per tutta la du-rata del contratto in caso di conferimentodell’incarico a dipendente pubblico;

n) attribuzione al direttore generale,sulla base degli indirizzi forniti dal con-siglio di amministrazione, della comples-siva gestione e organizzazione dei servizi,delle risorse strumentali e del personaletecnico-amministrativo dell’ateneo, nonchédei compiti, in quanto compatibili, di cuiall’articolo 16 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165; partecipazione deldirettore generale, senza diritto di voto,alle sedute del consiglio di amministra-zione;

o) composizione del collegio dei re-visori dei conti in numero di tre compo-nenti effettivi e due supplenti, di cui unmembro effettivo, con funzioni di presi-dente, scelto tra i magistrati amministra-tivi e contabili e gli avvocati dello Stato;uno effettivo e uno supplente, designati dalMinistero dell’economia e delle finanze;uno effettivo e uno supplente scelti dalMinistero tra dirigenti e funzionari delMinistero stesso; nomina dei componenticon decreto rettorale; durata in carica perquattro anni; rinnovabilità dell’incaricoper una sola volta e divieto di conferi-mento dello stesso a personale dipendentedella medesima università; iscrizione dialmeno due componenti al Registro deirevisori contabili;

p) composizione del nucleo di valu-tazione, ai sensi della legge 19 ottobre1999, n. 370, con soggetti di elevata qua-lificazione professionale in prevalenzaesterni all’ateneo; il coordinatore può es-sere individuato tra i professori di ruolodell’ateneo;

q) attribuzione al nucleo di valuta-zione della funzione di verifica della qua-lità e dell’efficacia dell’offerta didattica,tenuto conto di quanto previsto dall’arti-

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colo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15,anche sulla base degli indicatori indivi-duati dalle commissioni paritetiche docen-ti-studenti, di cui al comma 2, lettera g),del presente articolo, nonché della fun-zione di verifica dell’attività di ricercasvolta dai dipartimenti e della congruitàdel curriculum scientifico o professionaledei titolari dei contratti di insegnamentodi cui all’articolo 20, comma 1;

r) divieto per i componenti del senatoaccademico e del consiglio di amministra-zione di ricoprire altre cariche accademi-che, fatta eccezione per il rettore limita-tamente al senato accademico e, per idirettori di dipartimento, limitatamenteallo stesso senato, qualora risultino eletti afarne parte; di essere componente di altriorgani dell’università salvo che del consi-glio di dipartimento; di rivestire alcunincarico di natura politica per la duratadel mandato e di ricoprire la carica direttore o far parte del consiglio di ammi-nistrazione, del senato accademico, delnucleo di valutazione o del collegio deirevisori dei conti di altre università ita-liane statali, non statali o telematiche; disvolgere funzioni inerenti alla program-mazione, al finanziamento e alla valuta-zione delle attività universitarie nel Mini-stero e nell’ANVUR; decadenza per i com-ponenti del senato accademico e del con-siglio di amministrazione che nonpartecipino con continuità alle sedute del-l’organo di appartenenza;

s) attuazione del principio di traspa-renza dell’attività amministrativa e, in par-ticolare, di quello di accessibilità delleinformazioni relative all’ateneo.

2. Per le medesime finalità ed entro lostesso termine di cui al comma 1, leuniversità statali modificano, altresì, i pro-pri statuti in tema di articolazione interna,con l’osservanza dei seguenti vincoli ecriteri direttivi:

a) semplificazione dell’articolazioneinterna, con contestuale attribuzione aldipartimento delle funzioni finalizzate allosvolgimento della ricerca scientifica, delle

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attività didattiche e formative, nonchédelle attività rivolte all’esterno ad essecorrelate o accessorie;

b) riorganizzazione dei dipartimentiassicurando che a ciascuno di essi afferi-sca un numero di professori, ricercatori diruolo e ricercatori a tempo determinatonon inferiore a trentacinque, ovvero qua-rantacinque nelle università con un nu-mero di professori, ricercatori di ruolo e atempo determinato superiore a milleunità, afferenti a settori scientifico-disci-plinari omogenei;

c) previsione della facoltà di istituiretra più dipartimenti, raggruppati in rela-zione a criteri di affinità disciplinare,strutture di raccordo, comunque denomi-nate, con funzioni di coordinamento erazionalizzazione delle attività didattiche,compresa la proposta di attivazione osoppressione di corsi di studio, e di ge-stione dei servizi comuni; previsione che,ove alle funzioni didattiche e di ricerca siaffianchino funzioni assistenziali nell’am-bito delle disposizioni statali in materia, lestrutture assumano i compiti conseguentisecondo le modalità e nei limiti concertaticon la regione di ubicazione, garantendol’inscindibilità delle funzioni assistenzialidei docenti di materie cliniche da quelle diinsegnamento e di ricerca;

d) previsione della proporzionalità delnumero complessivo delle strutture di cuialla lettera c) alle dimensioni dell’ateneo,anche in relazione alla tipologia scientifico-disciplinare dell’ateneo stesso, fermo re-stando che il numero delle stesse non puòcomunque essere superiore a dodici;

e) previsione della possibilità, per leuniversità con un organico di professori, diricercatori di ruolo e ricercatori a tempodeterminato inferiore a cinquecento unità,di darsi un’articolazione organizzativa in-terna semplificata alla quale vengono at-tribuite unitariamente le funzioni di cuialle lettere a), b) e c);

f) istituzione di un organo deliberantedelle strutture di cui alla lettera c), oveesistenti, composto dai direttori dei dipar-

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timenti in esse raggruppati e da unarappresentanza elettiva degli studenti; at-tribuzione delle funzioni di presidente del-l’organo ad un professore ordinario affe-rente alla struttura eletto dall’organostesso ovvero nominato secondo modalitàdeterminate dallo statuto; durata triennaledella carica, rinnovabilità della stessa peruna sola volta e incompatibilità dell’inca-rico con le funzioni di direttore di dipar-timento e coordinatore di corso di studio,di area didattica o di dottorato. La par-tecipazione all’organo di cui alla presentelettera non dà luogo alla corresponsione dicompensi, emolumenti, indennità o rim-borsi spese;

g) istituzione in ciascun dipartimento,ovvero in ciascuna delle strutture di cuialle lettere c) ovvero e), senza maggiorioneri a carico della finanza pubblica, diuna commissione paritetica docenti-stu-denti, competente a svolgere attività dimonitoraggio dell’offerta formativa e dellaqualità della didattica; ad individuare in-dicatori per la valutazione dei risultatidelle stesse; a formulare pareri sull’atti-vazione e la soppressione di corsi di stu-dio. La partecipazione alla commissioneparitetica di cui alla presente lettera nondà luogo alla corresponsione di compensi,emolumenti, indennità o rimborsi spese;

h) garanzia di una rappresentanzaelettiva degli studenti negli organi di cui alcomma 1, lettere f), i) e p), nonché allelettere f) e g) del presente comma, inconformità a quanto previsto dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,con modificazioni, dalla legge 21 giugno1995, n. 236; attribuzione dell’elettoratopassivo agli iscritti per la prima volta enon oltre il primo anno fuori corso aicorsi di laurea, laurea magistrale e dotto-rato di ricerca dell’università; durata bien-nale di ogni mandato e rinnovabilità peruna sola volta;

i) introduzione di misure a tuteladella rappresentanza studentesca, com-presa la possibilità di accesso, nel rispettodella vigente normativa, ai dati necessariper l’esplicazione dei compiti ad essa at-tribuiti;

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l) rafforzamento dell’internazionaliz-zazione anche attraverso una maggioremobilità dei docenti e degli studenti, pro-grammi integrati di studio, iniziative dicooperazione interuniversitaria per attivitàdi studio e di ricerca.

3. Gli istituti di istruzione universitariaa ordinamento speciale adottano, senzaulteriori oneri per la finanza pubblica,proprie modalità di organizzazione fattosalvo quanto previsto dai commi 1, lettereb), d), h), i), l), m), n), o), p) e q), e 2, lettereg), h) ed i).

4. Per le finalità già previste dalla leggee anche al fine di individuare situazioni diconflitto di interesse e predisporre oppor-tune misure per eliminarle, le universitàche ne fossero prive adottano entro cen-tottanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge un codice deon-tologico.

5. In prima applicazione, lo statuto con-tenente le modifiche statutarie di cui aicommi 1 e 2 è predisposto da appositoorgano istituito con decreto rettorale senzaoneri aggiuntivi per la finanza pubblica ecomposto da quindici componenti, tra iquali il rettore con funzioni di presidente,due rappresentanti degli studenti, sei desi-gnati dal senato accademico e sei dal consi-glio di amministrazione. La partecipazioneall’organo di cui al presente comma non dàluogo alla corresponsione di compensi,emolumenti, indennità o rimborsi spese. Adeccezione del rettore e dei rappresentantidegli studenti, i componenti non possonoessere membri del senato accademico e delconsiglio di amministrazione. Lo statutocontenente le modifiche statutarie è adot-tato con delibera del senato accademico,previo parere favorevole del consiglio diamministrazione.

6. In caso di mancato rispetto deltermine di cui al comma 1, il Ministeroassegna all’università un termine di tremesi per adottare le modifiche statutarie;decorso inutilmente tale termine, il Mini-stro costituisce, senza oneri aggiuntivi perla finanza pubblica, una commissionecomposta da tre membri, compreso ilpresidente, in possesso di adeguata pro-

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fessionalità, con il compito di predisporrele necessarie modifiche statutarie.

7. Lo statuto, adottato ai sensi deicommi 5 e 6 del presente articolo, ètrasmesso al Ministero che esercita il con-trollo previsto all’articolo 6 della legge 9maggio 1989, n. 168, entro centoventigiorni dalla ricezione dello stesso.

8. In relazione a quanto previsto daicommi 1 e 2, entro trenta giorni dalla datadi pubblicazione dei nuovi statuti nellaGazzetta Ufficiale, i competenti organi uni-versitari avviano le procedure per la co-stituzione dei nuovi organi statutari.

9. Gli organi delle università decadonoal momento della costituzione degli organiprevisti dal nuovo statuto. Gli organi il cuimandato scade entro il termine di cui alcomma 1 restano in carica fino alla co-stituzione degli stessi ai sensi del nuovostatuto. I rettori eletti o in carica il cuimandato scade successivamente dalla datadi entrata in vigore della presente leggeconcludono il loro mandato. Il mandatodei rettori che scade entro il termine diemanazione delle modifiche statutarie èprorogato fino al termine dell’anno acca-demico successivo.

10. Ai fini dell’applicazione delle dispo-sizioni sui limiti del mandato o dellecariche di cui al comma 1, lettere d), g) edl), sono considerati anche i periodi giàespletati nell’ateneo alla data di entrata invigore dei nuovi statuti.

11. Il rispetto dei princìpi di semplifi-cazione, razionale dimensionamento dellestrutture, efficienza ed efficacia di cui alpresente articolo rientra tra i criteri divalutazione delle università valevoli ai finidell’allocazione delle risorse, secondo cri-teri e parametri definiti con decreto delMinistro, su proposta dell’ANVUR.

12. A decorrere dalla data di entrata invigore delle modifiche statutarie, adottatedall’ateneo ai sensi del presente articolo,perdono di efficacia nei confronti dellostesso le seguenti disposizioni:

a) l’articolo 16, comma 4, lettere b)ed f), della legge 9 maggio 1989, n. 168;

b) l’articolo 17, comma 110, dellalegge 15 maggio 1997, n. 127.

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ART. 3.

(Federazione e fusione di ateneie razionalizzazione dell’offerta formativa).

1. Al fine di migliorare la qualità,l’efficienza e l’efficacia dell’attività didat-tica, di ricerca e gestionale, di razionaliz-zare la distribuzione delle sedi universi-tarie e di ottimizzare l’utilizzazione dellestrutture e delle risorse, nell’ambito deiprincìpi ispiratori della presente riformadi cui all’articolo 1, due o più universitàpossono federarsi, anche limitatamente adalcuni settori di attività o strutture, ovverofondersi.

2. La federazione può avere luogo,altresì, tra università ed enti o istituzionioperanti nei settori della ricerca e dell’altaformazione, ivi compresi gli istituti tecnicisuperiori di cui al capo II del decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 25gennaio 2008, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, nonchéall’articolo 2, comma 4, del regolamento dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 15 marzo 2010, n. 87, e all’articolo 2,comma 4, del regolamento di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 15marzo 2010, n. 88, sulla base di progetticoerenti ed omogenei con le caratteristichee le specificità dei partecipanti.

3. La federazione ovvero la fusione haluogo sulla base di un progetto contenente,in forma analitica, le motivazioni, gliobiettivi, le compatibilità finanziarie e lo-gistiche, le proposte di riallocazione del-l’organico e delle strutture in coerenza congli obiettivi di cui al comma 1. Nel caso difederazione, il progetto deve prevedere lemodalità di governance della federazione,l’iter di approvazione di tali modalità,nonché le regole per l’accesso alle strut-ture di governance, da riservare comunquea componenti delle strutture di governancedelle istituzioni che si federano. I fondirisultanti dai risparmi prodotti dalla rea-lizzazione della federazione o fusione degliatenei possono restare nella disponibilitàdegli atenei stessi purché indicati nel pro-getto e approvati, ai sensi del comma 4,dal Ministero.

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4. Il progetto di cui al comma 3,deliberato dai competenti organi di cia-scuna delle istituzioni interessate, è sotto-posto per l’approvazione all’esame del Mi-nistero, che si esprime entro tre mesi,previa valutazione dell’ANVUR.

5. In attuazione dei procedimenti difederazione o di fusione di cui al presentearticolo, il progetto di cui al comma 3dispone, altresì, in merito a eventuali pro-cedure di mobilità dei professori e deiricercatori, nonché del personale tecnico-amministrativo. In particolare, per i pro-fessori e i ricercatori, l’eventuale trasferi-mento avviene previo espletamento di ap-posite procedure di mobilità ad istanzadegli interessati. In caso di esito negativodelle predette procedure, il Ministro puòprovvedere, con proprio decreto, al trasfe-rimento del personale interessato dispo-nendo, altresì, in ordine all’eventuale con-cessione agli interessati di incentivi finan-ziari a carico del fondo di finanziamentoordinario, sentito il Ministero dell’econo-mia e delle finanze.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 siapplicano anche a seguito dei processi direvisione e razionalizzazione dell’offertaformativa e della conseguente disattiva-zione dei corsi di studio universitari, dellefacoltà e delle sedi universitarie decen-trate, ai sensi dell’articolo 1-ter del decre-to-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,con modificazioni, dalla legge 31 marzo2005, n. 43.

TITOLO II

NORME E DELEGA LEGISLATIVA INMATERIA DI QUALITÀ ED EFFICIENZA

DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

ART. 4.

(Fondo per il merito).

1. È istituito presso il Ministero unfondo speciale, di seguito denominato« fondo », finalizzato a promuovere l’eccel-lenza e il merito fra gli studenti indivi-

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duati, per gli iscritti al primo anno, me-diante prove nazionali standard e, per gliiscritti agli anni successivi, mediante cri-teri nazionali standard di valutazione. Ilfondo è destinato a:

a) erogare premi di studio;

b) fornire buoni studio, che preve-dano una quota, determinata in relazioneai risultati accademici conseguiti, da re-stituire a partire dal termine degli studi,secondo tempi parametrati al reddito per-cepito;

c) garantire finanziamenti erogati perle finalità di cui al presente comma.

2. Gli interventi previsti al comma 1sono cumulabili con le borse di studioassegnate ai sensi dell’articolo 8 della legge2 dicembre 1991, n. 390.

3. Il Ministro, di concerto con il Mini-stro dell’economia e delle finanze, sentitala Conferenza permanente per i rapportitra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, conpropri decreti di natura non regolamen-tare disciplina i criteri e le modalità diattuazione del presente articolo ed inparticolare:

a) i criteri di accesso alle provenazionali standard e i criteri nazionalistandard di valutazione di cui al comma 1;

b) i criteri e le modalità di attribu-zione dei premi e dei buoni, nonché lemodalità di accesso ai finanziamenti ga-rantiti;

c) i criteri e le modalità di restitu-zione della quota di cui al comma 1,lettera b), prevedendo una graduazionedella stessa in base al reddito percepitonell’attività lavorativa;

d) le caratteristiche, l’ammontare deipremi e dei buoni e i criteri e le modalitàper la loro eventuale differenziazione;

e) l’ammontare massimo garantitoper ciascuno studente per ciascun anno,anche in ragione delle diverse tipologie distudenti;

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f) i requisiti di merito che gli studentidevono rispettare nel corso degli studi permantenere il diritto a premi, buoni efinanziamenti garantiti;

g) le modalità di utilizzo di premi,buoni e finanziamenti garantiti;

h) le caratteristiche dei finanzia-menti, prevedendo un contributo a caricodegli istituti concedenti pari all’1 per centodelle somme erogate e allo 0,1 per centodelle rate rimborsate;

i) i criteri e le modalità di utilizzo delfondo e la ripartizione delle risorse delfondo stesso tra le destinazioni di cui alcomma 1;

l) la predisposizione di idonee inizia-tive di divulgazione e informazione, non-ché di assistenza a studenti e università inmerito alle modalità di accesso agli inter-venti di cui al presente articolo;

m) le modalità di monitoraggio, conidonei strumenti informatici, della conces-sione dei premi, dei buoni e dei finanzia-menti, del rimborso degli stessi, nonchédell’esposizione del fondo;

n) le modalità di selezione con pro-cedura competitiva dell’istituto o degli isti-tuti finanziari fornitori delle provviste fi-nanziarie.

4. Il coordinamento operativo dellasomministrazione delle prove nazionali, daeffettuare secondo i migliori standard tec-nologici e di sicurezza, è svolto dal Mini-stero, secondo modalità individuate condecreto di natura non regolamentare delMinistro, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze, che disciplinaaltresì il contributo massimo richiesto aglistudenti per la partecipazione alle prove,con l’esenzione per gli studenti privi dimezzi, nonché le modalità di predisposi-zione e svolgimento delle stesse.

5. Gli oneri di gestione e le spese difunzionamento degli interventi relativi alfondo sono a carico delle risorse finan-ziarie del fondo stesso.

6. Il Ministero dell’economia e dellefinanze, con propri decreti, determina,

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secondo criteri di mercato, il corrispettivoper la garanzia dello Stato, da imputare aifinanziamenti erogati.

7. Il fondo è alimentato con:

a) versamenti effettuati a titolo spon-taneo e solidale da privati, società, enti efondazioni, anche vincolati, nel rispettodelle finalità del fondo, a specifici usi;

b) trasferimenti pubblici, previsti daspecifiche disposizioni, limitatamente agliinterventi di cui al comma 1, lettera a);

c) i corrispettivi di cui al comma 6,da utilizzare in via esclusiva per le finalitàdi cui al comma 1, lettera c);

d) i contributi di cui al comma 3,lettera h), e al comma 4, da utilizzare perle finalità di cui al comma 5.

8. Il Ministero, di concerto con il Mi-nistero dell’economia e delle finanze, pro-muove, anche con apposite convenzioni, ilconcorso dei privati e disciplina con pro-prio decreto di natura non regolamentarele modalità con cui i soggetti donatoripossono partecipare allo sviluppo delfondo, anche costituendo, senza oneri perla finanza pubblica, un comitato consul-tivo formato da rappresentanti dei Mini-steri e dei donatori.

9. All’articolo 10, comma 1, letteral-quater), del testo unico delle imposte suiredditi di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, dopo le parole: « articolo 59,comma 3, della legge 23 dicembre 2000,n. 388, » sono inserite le seguenti: « delFondo per il merito ».

ART. 5.

(Delega in materia di interventi per la qua-lità e l’efficienza del sistema universitario).

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro il termine di dodici mesi dalla datadi entrata in vigore della presente legge,uno o più decreti legislativi finalizzati a

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riformare il sistema universitario per ilraggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) valorizzazione della qualità e del-l’efficienza delle università e conseguenteintroduzione di meccanismi premiali nelladistribuzione delle risorse pubbliche sullabase di criteri definiti ex ante, anchemediante previsione di un sistema di ac-creditamento periodico delle università;valorizzazione dei collegi universitari le-galmente riconosciuti, ivi compresi i collegistorici, mediante la previsione di una ap-posita disciplina per il riconoscimento el’accreditamento degli stessi anche ai finidella concessione del finanziamento sta-tale; valorizzazione della figura dei ricer-catori;

b) revisione della disciplina concer-nente la contabilità, al fine di garantirnecoerenza con la programmazione strate-gica triennale di ateneo, maggiore traspa-renza ed omogeneità, e di consentire l’in-dividuazione della esatta condizione patri-moniale dell’ateneo e dell’andamento com-plessivo della gestione; previsione dimeccanismi di commissariamento in casodi dissesto finanziario degli atenei;

c) introduzione, sentita l’ANVUR, diun sistema di valutazione ex post dellepolitiche di reclutamento degli atenei,sulla base di criteri definiti ex ante;

d) revisione, in attuazione del titolo Vdella parte II della Costituzione, dellanormativa di principio in materia di di-ritto allo studio e contestuale definizionedei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)destinati a rimuovere gli ostacoli di ordineeconomico e sociale che limitano l’accessoall’istruzione superiore.

2. L’attuazione del comma 1, lettere a),b) e c), ad eccezione di quanto previsto alcomma 4, lettera l), non deve determinarenuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica. Gli eventuali maggiori oneri de-rivanti dall’attuazione del comma 1, let-tera d), dovranno essere quantificati ecoperti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2,della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

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3. Nell’esercizio della delega di cui alcomma 1, lettera a), del presente articolo,il Governo si attiene ai princìpi di riordinodi cui all’articolo 20 della legge 15 marzo1997, n. 59, e ai seguenti princìpi e criteridirettivi:

a) introduzione di un sistema di ac-creditamento delle sedi e dei corsi distudio e di dottorato universitari di cuiall’articolo 3 del regolamento di cui aldecreto del Ministro dell’istruzione, del-l’università e della ricerca 22 ottobre 2004,n. 270, fondato sull’utilizzazione di speci-fici indicatori definiti ex ante dall’ANVURper la verifica del possesso da parte degliatenei di idonei requisiti didattici, strut-turali, organizzativi, di qualificazione deidocenti e delle attività di ricerca, nonchédi sostenibilità economico-finanziaria;

b) introduzione di un sistema di va-lutazione periodica basato su criteri eindicatori stabiliti ex ante, da parte del-l’ANVUR, dell’efficienza e dei risultati con-seguiti nell’ambito della didattica e dellaricerca dalle singole università e dalle loroarticolazioni interne;

c) potenziamento del sistema di au-tovalutazione della qualità e dell’efficaciadelle proprie attività da parte delle uni-versità, anche avvalendosi dei propri nu-clei di valutazione e dei contributi prove-nienti dalle commissioni paritetiche di cuiall’articolo 2, comma 2, lettera g);

d) previsione di meccanismi volti agarantire incentivi correlati al consegui-mento dei risultati di cui alla lettera b),nell’ambito delle risorse disponibili delfondo di finanziamento ordinario delleuniversità allo scopo annualmente prede-terminate;

e) previsione per i collegi universitarilegalmente riconosciuti, quali strutture acarattere residenziale, di rilevanza nazio-nale, di elevata qualificazione culturale,che assicurano agli studenti servizi edu-cativi, di orientamento e di integrazionedell’offerta formativa degli atenei, di re-quisiti e di standard minimi a carattereistituzionale, logistico e funzionale neces-

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sari per il riconoscimento da parte delMinistero e successivo accreditamento ri-servato ai collegi legalmente riconosciutida almeno cinque anni; rinvio ad appositodecreto ministeriale della disciplina delleprocedure di iscrizione, delle modalità diverifica della permanenza delle condizionirichieste, nonché delle modalità di accessoai finanziamenti statali riservati ai collegiaccreditati;

f) revisione del trattamento econo-mico dei ricercatori non confermati atempo indeterminato, nel primo anno diattività, nel rispetto del limite di spesa dicui all’articolo 25, comma 11, primo pe-riodo.

4. Nell’esercizio della delega di cui alcomma 1, lettera b), il Governo si attieneai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introduzione della contabilità eco-nomico-patrimoniale e analitica e del bi-lancio consolidato di ateneo sulla base diprincìpi contabili e schemi di bilanciostabiliti e aggiornati dal Ministero, di con-certo con il Ministero dell’economia e dellefinanze, sentita la Conferenza dei rettoridelle università italiane (CRUI), in confor-mità alla normativa vigente e in coerenzacon i princìpi e criteri direttivi stabilitidall’articolo 2, comma 2, della legge 31dicembre 2009, n. 196; estensione ai di-partimenti e ai centri autonomi di spesauniversitari del sistema di tesoreria unicamista vigente;

b) adozione di un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire lasostenibilità di tutte le attività dell’ateneo;

c) previsione che gli effetti delle mi-sure di cui alla presente legge trovanoadeguata compensazione nei piani previstialla lettera d); comunicazione al Ministerodell’economia e delle finanze, con cadenzaannuale, dei risultati della programma-zione triennale riferiti al sistema univer-sitario nel suo complesso, ai fini del mo-nitoraggio degli andamenti della finanzapubblica;

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d) predisposizione di un piano trien-nale diretto a riequilibrare, entro intervallidi percentuali definiti dal Ministero, esecondo criteri di piena sostenibilità fi-nanziaria, i rapporti di consistenza delpersonale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero dei profes-sori e ricercatori di cui all’articolo 1,comma 9, della legge 4 novembre 2005,n. 230, e successive modificazioni; previ-sione che la mancata adozione, parziale ototale, del predetto piano comporti la nonerogazione delle quote di finanziamentoordinario relative alle unità di personaleche eccedono i limiti previsti;

e) determinazione di un limite mas-simo all’incidenza complessiva delle speseper l’indebitamento e delle spese per ilpersonale di ruolo e a tempo determinato,inclusi gli oneri per la contrattazione in-tegrativa, sulle entrate complessive del-l’ateneo, al netto di quelle a destinazionevincolata;

f) introduzione del costo standardunitario di formazione per studente incorso, calcolato secondo indici commisu-rati alle diverse tipologie dei corsi distudio e ai differenti contesti economici,territoriali e infrastrutturali in cui operal’università, cui collegare l’attribuzione al-l’università di una percentuale della partedi fondo di finanziamento ordinario nonassegnata ai sensi dell’articolo 2 del de-creto-legge 10 novembre 2008, n. 180,convertito, con modificazioni, dalla legge 9gennaio 2009, n. 1; individuazione degliindici da utilizzare per la quantificazionedel costo standard unitario di formazioneper studente in corso, sentita l’ANVUR;

g) previsione della declaratoria didissesto finanziario nell’ipotesi in cui l’uni-versità non possa garantire l’assolvimentodelle proprie funzioni indispensabili ov-vero non possa fare fronte ai debiti liquidied esigibili nei confronti dei terzi;

h) disciplina delle conseguenze deldissesto finanziario con previsione del-l’inoltro da parte del Ministero di preven-tiva diffida e sollecitazione a predisporre,entro un termine non superiore a centot-

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tanta giorni, un piano di rientro da sot-toporre all’approvazione del Ministero, diconcerto con il Ministero dell’economia edelle finanze, e da attuare nel limitemassimo di un quinquennio; previsionedelle modalità di controllo periodico del-l’attuazione del predetto piano;

i) previsione, per i casi di mancatapredisposizione, mancata approvazioneovvero omessa o incompleta attuazione delpiano, del commissariamento dell’ateneo edisciplina delle modalità di assunzione daparte del Governo, su proposta del Mini-stro, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, della delibera dicommissariamento e di nomina di uno opiù commissari, ad esclusione del rettore,con il compito di provvedere alla predi-sposizione ovvero all’attuazione del pianodi rientro finanziario;

l) previsione di un apposito fondo dirotazione, distinto ed aggiuntivo rispettoalle risorse destinate al fondo di finanzia-mento ordinario per le università, a ga-ranzia del riequilibrio finanziario degliatenei;

m) previsione che gli eventuali mag-giori oneri derivanti dall’attuazione dellalettera l) del presente comma siano quan-tificati e coperti, ai sensi dell’articolo 17,comma 2, della legge 31 dicembre 2009,n. 196.

5. Nell’esercizio della delega di cui alcomma 1, lettera c), il Governo si attieneal principio e criterio direttivo dell’attri-buzione di una quota non superiore al 10per cento del fondo di funzionamentoordinario correlata a meccanismi di valu-tazione delle politiche di reclutamentodegli atenei, elaborati da parte dell’AN-VUR e fondati su: la produzione scientificadei professori e dei ricercatori successivaalla loro presa di servizio ovvero al pas-saggio a diverso ruolo o fascia nell’ateneo;la percentuale di ricercatori a tempo de-terminato in servizio che non hanno tra-scorso l’intero percorso di dottorato e dipost-dottorato nella medesima università;la percentuale dei professori reclutati da

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altri atenei; la percentuale dei professori ericercatori in servizio responsabili scien-tifici di progetti di ricerca internazionali ecomunitari; il grado di internazionalizza-zione del corpo docente.

6. Nell’esercizio della delega di cui alcomma 1, lettera d), il Governo si attieneai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definire i LEP, anche con riferi-mento ai requisiti di merito ed economici,tali da assicurare gli strumenti ed i serviziper il conseguimento del pieno successoformativo degli studenti dell’istruzione su-periore e rimuovere gli ostacoli di ordineeconomico, sociale e personale che limi-tano l’accesso ed il conseguimento dei piùalti gradi di istruzione superiore agli stu-denti capaci e meritevoli, ma privi dimezzi;

b) garantire agli studenti la più ampialibertà di scelta in relazione alla fruizionedei servizi per il diritto allo studio uni-versitario;

c) definire i criteri per l’attribuzionealle regioni e alle province autonome diTrento e di Bolzano del Fondo integrativoper la concessione di prestiti d’onore e diborse di studio, di cui all’articolo 16,comma 4, della legge 2 dicembre 1991,n. 390;

d) favorire il raccordo tra le regionie le province autonome di Trento e diBolzano, le università e le diverse istitu-zioni che concorrono al successo forma-tivo degli studenti al fine di potenziare lagamma dei servizi e degli interventi postiin essere dalle predette istituzioni, nel-l’ambito della propria autonomia statuta-ria;

e) prevedere la stipula di specificiaccordi con le regioni e le province auto-nome di Trento e di Bolzano, per lasperimentazione di nuovi modelli nellagestione e nell’erogazione degli interventi;

f) definire le tipologie di struttureresidenziali destinate agli studenti univer-sitari e le caratteristiche peculiari dellestesse.

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7. Gli schemi dei decreti legislativi dicui al comma 1 sono adottati, su propostadel Ministro, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze e con ilMinistro per la pubblica amministrazionee l’innovazione, e, con riferimento alledisposizioni di cui al comma 6, di concertocon il Ministro della gioventù, previa in-tesa con la Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,e sono trasmessi alle Camere per l’espres-sione del parere delle Commissioni parla-mentari competenti per materia e per iprofili finanziari, le quali si esprimonoentro quarantacinque giorni dalla data ditrasmissione; decorso tale termine, i de-creti sono adottati anche in mancanza delparere. Qualora il termine per l’espres-sione del parere parlamentare scada neitrenta giorni che precedono la scadenzadel termine di cui al comma 1, o succes-sivamente, quest’ultimo termine è proro-gato di sessanta giorni.

8. Entro diciotto mesi dalla data dientrata in vigore dei decreti legislativi dicui al comma 1, il Governo può adottareeventuali disposizioni integrative e corret-tive, con le medesime modalità e nelrispetto dei medesimi princìpi e criteridirettivi.

ART. 6.

(Stato giuridico dei professorie dei ricercatori di ruolo).

1. Il regime di impegno dei professorie dei ricercatori è a tempo pieno o atempo definito. Ai fini della rendiconta-zione dei progetti di ricerca, la quantifi-cazione figurativa delle attività annue diricerca, di studio e di insegnamento, con iconnessi compiti preparatori e di verifica,e organizzativi, è pari a 1.500 ore annueper i professori e i ricercatori a tempopieno e a 750 ore per i professori e iricercatori a tempo definito.

2. I professori svolgono attività di ri-cerca e di aggiornamento scientifico e,sulla base di criteri e modalità stabiliti con

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regolamento di ateneo, sono tenuti a ri-servare annualmente a compiti didattici edi servizio agli studenti, inclusi l’orienta-mento e il tutorato, nonché ad attività diverifica dell’apprendimento, non meno di350 ore in regime di tempo pieno e nonmeno di 250 ore in regime di tempodefinito.

3. I ricercatori di ruolo svolgono atti-vità di ricerca e di aggiornamento scien-tifico e, sulla base di criteri e modalitàstabiliti con regolamento di ateneo, sonotenuti a riservare annualmente a compitidi didattica integrativa e di servizio aglistudenti, inclusi l’orientamento e il tuto-rato, nonché ad attività di verifica dell’ap-prendimento, fino ad un massimo di 350ore in regime di tempo pieno e fino ad unmassimo di 200 ore in regime di tempodefinito. È fatto salvo quanto previstodall’articolo 1, comma 11, primo e secondoperiodo, della legge 4 novembre 2005,n. 230, limitatamente ai ricercatori atempo indeterminato, agli assistenti delruolo ad esaurimento e ai tecnici laureatidi cui all’articolo 50 del decreto del Pre-sidente della Repubblica 11 luglio 1980,n. 382, che hanno svolto tre anni di in-segnamento ai sensi dell’articolo 12 dellalegge 19 novembre 1990, n. 341, nonché aiprofessori incaricati stabilizzati.

4. L’opzione per l’uno o l’altro regimedi cui al comma 1 è esercitata su domandadell’interessato all’atto della presa di ser-vizio ovvero, nel caso di passaggio dall’unoall’altro regime, con domanda da presen-tare al rettore almeno sei mesi primadell’inizio dell’anno accademico dal qualefar decorrere l’opzione e comporta l’ob-bligo di mantenere il regime prescelto peralmeno un anno accademico.

5. Le modalità per la certificazionedell’effettivo svolgimento della attività di-dattica e di servizio agli studenti deiprofessori e dei ricercatori sono definitecon regolamento di ateneo, che prevedealtresì la differenziazione dei compiti di-dattici in relazione alle diverse aree scien-tifico-disciplinari e alla tipologia di inse-gnamento, nonché in relazione all’assun-zione da parte del docente di specificiincarichi di responsabilità gestionale o di

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ricerca. Fatta salva la competenza esclu-siva delle università a valutare positiva-mente o negativamente le attività dei sin-goli docenti e ricercatori, l’ANVUR stabi-lisce criteri oggettivi di verifica dei risultatidell’attività di ricerca ai fini del comma 6.

6. In caso di valutazione negativa aisensi del comma 5, i professori e i ricer-catori sono esclusi dalle commissioni diabilitazione, selezione e progressione dicarriera del personale accademico, nonchédagli organi di valutazione dei progetti diricerca.

7. La posizione di professore e ricer-catore è incompatibile con l’esercizio delcommercio e dell’industria fatta salva lapossibilità di costituire società con carat-teristiche di spin off o di start up univer-sitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 deldecreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297,anche assumendo in tale ambito respon-sabilità formali, nei limiti temporali esecondo la disciplina in materia dell’ate-neo di appartenenza, nel rispetto dei cri-teri definiti con regolamento adottato condecreto del Ministro ai sensi dell’articolo17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,n. 400. L’esercizio di attività libero-pro-fessionale è incompatibile con il regime ditempo pieno. Resta fermo quanto dispostodagli articoli 13, 14 e 15 del decreto delPresidente della Repubblica 11 luglio 1980,n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalcomma 11 del presente articolo.

8. I professori e i ricercatori a tempopieno, fatto salvo il rispetto dei loro ob-blighi istituzionali, possono svolgere libe-ramente attività anche retribuite di valu-tazione e di referaggio, lezioni e seminaridi carattere occasionale, attività di colla-borazione scientifica e di consulenza, at-tività di comunicazione e divulgazionescientifica e culturale, nonché attività pub-blicistiche ed editoriali. I professori e iricercatori a tempo pieno possono altresìsvolgere, previa autorizzazione del rettore,funzioni didattiche e di ricerca, nonchécompiti istituzionali e gestionali senza vin-colo di subordinazione presso enti pubblicie privati, purché non si determinino si-tuazioni di conflitto di interesse con l’uni-versità di appartenenza e purché ciò sia

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compatibile con l’adempimento dei loroobblighi istituzionali.

9. I professori e i ricercatori a tempopieno possono svolgere attività didattica edi ricerca anche presso un altro ateneo,sulla base di una convenzione tra i dueatenei finalizzata al conseguimento diobiettivi di comune interesse. La conven-zione stabilisce altresì, con l’accordo del-l’interessato, le modalità di ripartizione trai due atenei dell’impegno annuo dell’inte-ressato, dei relativi oneri stipendiali e dellemodalità di valutazione di cui al comma 5.Per un periodo complessivamente non su-periore a cinque anni l’impegno può esseretotalmente svolto presso il secondo ateneo,che provvede alla corresponsione deglioneri stipendiali. In tal caso, l’interessatoesercita il diritto di elettorato attivo epassivo presso il secondo ateneo. Ai finidella valutazione delle attività di ricerca edelle politiche di reclutamento degli ate-nei, l’apporto dell’interessato è ripartito inproporzione alla durata e alla quantitàdell’impegno in ciascuno di essi.

10. I professori e i ricercatori a tempodefinito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anchecontinuative, purché non determinino si-tuazioni di conflitto di interesse rispettoall’ateneo di appartenenza. Lo statuto diateneo stabilisce eventuali condizioni diincompatibilità dei professori a tempo de-finito rispetto alle cariche accademiche.Possono altresì svolgere attività didattica edi ricerca presso università o enti diricerca esteri, previa autorizzazione delrettore che valuta la compatibilità conl’adempimento degli obblighi istituzionali.In tal caso, ai fini della valutazione delleattività di ricerca e delle politiche direclutamento degli atenei, l’apporto del-l’interessato è considerato in proporzionealla durata e alla quantità dell’impegnoreso nell’ateneo di appartenenza.

11. Per il personale universitario sani-tario medico e non medico, in regime ditempo pieno ovvero di tempo definito, incaso di svolgimento delle attività assisten-ziali per conto del Servizio sanitario na-zionale, restano fermi lo speciale tratta-mento aggiuntivo nonché la disciplina in

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materia di attività libero-professionale in-tramuraria ed extramuraria previsti dalledisposizioni in vigore.

12. I professori e i ricercatori sonotenuti a presentare una relazione triennalesul complesso delle attività didattiche, diricerca e gestionali svolte, unitamente allarichiesta di attribuzione dello scatto sti-pendiale di cui agli articoli 36 e 38 deldecreto del Presidente della Repubblica 11luglio 1980, n. 382, fermo restando quantoprevisto in materia dal decreto-legge 31maggio 2010, n. 78. La valutazione delcomplessivo impegno didattico, di ricerca egestionale ai fini dell’attribuzione degliscatti triennali di cui all’articolo 8 è dicompetenza delle singole università se-condo quanto stabilito nei regolamenti diateneo. In caso di valutazione negativa,la richiesta di attribuzione dello scattopuò essere reiterata dopo che sia trascorsoalmeno un anno accademico. Nell’ipotesidi mancata attribuzione dello scatto, lasomma corrispondente è conferita alFondo di ateneo per la premialità deiprofessori e dei ricercatori di cui all’ar-ticolo 9.

ART. 7.

(Norme in materia di mobilitàdei professori e dei ricercatori).

1. In deroga all’articolo 17 del decretodel Presidente della Repubblica 11 luglio1980, n. 382, i professori universitari pos-sono, a domanda, essere collocati per unperiodo massimo di cinque anni, ancheconsecutivi, in aspettativa senza assegniper lo svolgimento di attività presso sog-getti e organismi, pubblici o privati, ancheoperanti in sede internazionale, i qualiprovvedono anche al relativo trattamentoeconomico e previdenziale.

2. Il collocamento in aspettativa di cuial comma 1 è disposto dal rettore, sentitele strutture di afferenza del docente, e adesso si applicano le disposizioni di cuiall’articolo 13, commi 4, 5 e 6, del citatodecreto del Presidente della Repubblican. 382 del 1980. È ammessa la ricongiun-

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zione dei periodi contributivi a domandadell’interessato, ai sensi della legge 7 feb-braio 1979, n. 29. Quando l’incarico èespletato presso organismi operanti insede internazionale, la ricongiunzione deiperiodi contributivi è a carico dell’interes-sato, salvo che l’ordinamento dell’ammi-nistrazione di destinazione non dispongaaltrimenti.

3. Al fine di incentivare la mobilitàinteruniversitaria del personale accade-mico, ai professori e ai ricercatori cheprendono servizio presso atenei aventisede in altra regione rispetto a quella dellasede di provenienza, o nella stessa regionese previsto da un accordo di programmaapprovato dal Ministero ovvero, a seguitodelle procedure di cui all’articolo 3, in unasede diversa da quella di appartenenza,possono essere attribuiti incentivi finan-ziari, a carico del fondo di finanziamentoordinario.

4. In caso di cambiamento di sede, iprofessori, i ricercatori di ruolo e i ricer-catori a tempo determinato responsabili diprogetti di ricerca finanziati da soggettidiversi dall’università di appartenenzaconservano la titolarità dei progetti e deirelativi finanziamenti, ove scientificamentepossibile e con l’accordo del committentedi ricerca.

5. Con decreto del Ministro sono sta-biliti criteri e modalità per favorire, senzanuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica, la mobilità interregionale deiprofessori universitari che hanno prestatoservizio presso corsi di laurea o sedisoppresse a seguito di procedure di razio-nalizzazione dell’offerta didattica.

ART. 8.

(Revisione del trattamento economico deiprofessori e dei ricercatori universitari).

1. Entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge il Governo,tenendo conto anche delle disposizionirecate in materia dal decreto-legge 31maggio 2010, n. 78, adotta un regolamentoai sensi dell’articolo 17, comma 2, della

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legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revi-sione della disciplina del trattamento eco-nomico dei professori e dei ricercatoriuniversitari già in servizio e di quellivincitori di concorsi indetti fino alla datadi entrata in vigore della presente legge,come determinato dagli articoli 36, 38 e 39del decreto del Presidente della Repub-blica 11 luglio 1980, n. 382, secondo leseguenti norme regolatrici:

a) trasformazione della progressionebiennale per classi e scatti di stipendio inprogressione triennale;

b) invarianza complessiva della pro-gressione;

c) decorrenza della trasformazionedal primo scatto successivo a quello incorso alla data di entrata in vigore dellapresente legge.

2. È abrogato il comma 3 dell’articolo3-ter del decreto-legge 10 novembre 2008,n. 180, convertito, con modificazioni, dallalegge 9 gennaio 2009, n. 1.

3. Entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, il Governoadotta un regolamento ai sensi dell’arti-colo 17, comma 2, della legge 23 agosto1988, n. 400, per la rimodulazione, senzaoneri aggiuntivi per la finanza pubblica,della progressione economica e dei relativiimporti, anche su base premiale, per iprofessori e i ricercatori assunti ai sensidella presente legge, secondo le seguentinorme regolatrici:

a) abolizione del periodo di straor-dinariato e di conferma rispettivamenteper i professori di prima fascia e per iprofessori di seconda fascia;

b) eliminazione delle procedure diricostruzione di carriera e conseguenterivalutazione del trattamento iniziale;

c) possibilità, per i professori e iricercatori nominati secondo il regimeprevigente, di optare per il regime di cuial presente comma.

4. I regolamenti di cui al presentearticolo sono adottati su proposta del

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Ministro, sentito il Ministro dell’economiae delle finanze, previo parere delle Com-missioni parlamentari competenti.

ART. 9.

(Fondo per la premialità).

1. È istituito un Fondo di ateneo per lapremialità di professori e ricercatori inattuazione di quanto previsto dall’articolo1, comma 16, della legge 4 novembre 2005,n. 230, cui affluiscono le risorse di cuiall’articolo 6, comma 12, ultimo periodo,della presente legge. Ulteriori somme pos-sono essere attribuite a ciascuna universitàcon decreto del Ministro, in proporzionealla valutazione dei risultati raggiunti ef-fettuata dall’ANVUR. Il Fondo può essereintegrato dai singoli atenei anche con unaquota dei proventi delle attività conto terziovvero con finanziamenti pubblici o pri-vati. In tal caso, le università possonoprevedere, con appositi regolamenti, com-pensi aggiuntivi per il personale docente etecnico amministrativo che contribuisceall’acquisizione di commesse conto terziovvero di finanziamenti privati, nei limitidelle risorse del Fondo non derivanti dafinanziamenti pubblici e comunque in mi-sura non superiore al 10 per cento dellacommessa o del finanziamento acquisito.

ART. 10.

(Competenza disciplinare).

1. Presso ogni università è istituito uncollegio di disciplina, composto esclusiva-mente da professori universitari in regimedi tempo pieno e da ricercatori a tempoindeterminato in regime di tempo pieno,secondo modalità definite dallo statuto,competente a svolgere la fase istruttoria deiprocedimenti disciplinari e ad esprimere inmerito parere conclusivo. Il collegio operasecondo il principio del giudizio fra pari,nel rispetto del contraddittorio. La parteci-pazione al collegio di disciplina non dàluogo alla corresponsione di compensi,emolumenti, indennità o rimborsi spese.

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2. L’avvio del procedimento disciplinarespetta al rettore che, per ogni fatto chepossa dar luogo all’irrogazione di unasanzione più grave della censura tra quellepreviste dall’articolo 87 del testo unicodelle leggi sull’istruzione superiore di cuial regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,entro trenta giorni dal momento dellaconoscenza dei fatti, trasmette gli atti alcollegio di disciplina, formulando motivataproposta.

3. Il collegio di disciplina, uditi il ret-tore ovvero un suo delegato, nonché ilprofessore o il ricercatore sottoposto adazione disciplinare, eventualmente assi-stito da un difensore di fiducia, entrotrenta giorni esprime parere sulla propo-sta avanzata dal rettore sia in relazionealla rilevanza dei fatti sul piano discipli-nare sia in relazione al tipo di sanzione dairrogare e trasmette gli atti al consiglio diamministrazione per l’assunzione delleconseguenti deliberazioni. Il procedimentodavanti al collegio resta disciplinato dallanormativa vigente.

4. Entro trenta giorni dalla ricezionedel parere, il consiglio di amministrazioneinfligge la sanzione ovvero dispone l’ar-chiviazione del procedimento, conforme-mente al parere espresso dal collegio didisciplina.

5. Il procedimento si estingue ove ladecisione di cui al comma 4 non inter-venga nel termine di centottanta giornidalla data di trasmissione degli atti alconsiglio di amministrazione. Il termine èsospeso fino alla ricostituzione del collegiodi disciplina ovvero del consiglio di am-ministrazione nel caso in cui siano incorso le operazioni preordinate alla for-mazione dello stesso che ne impediscono ilregolare funzionamento. Il termine è al-tresì sospeso, per non più di due volte eper un periodo non superiore a sessantagiorni in relazione a ciascuna sospensione,ove il collegio ritenga di dover acquisireulteriori atti o documenti per motiviistruttori. Il rettore è tenuto a dare ese-cuzione alle richieste istruttorie avanzatedal collegio.

6. È abrogato l’articolo 3 della legge 16gennaio 2006, n. 18.

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ART. 11.

(Interventi perequativiper le università statali).

1. A decorrere dal 2011, allo scopo diaccelerare il processo di riequilibrio delleuniversità statali e tenuto conto della pri-maria esigenza di assicurare la coperturadelle spese fisse di personale di ruoloentro i limiti della normativa vigente, unaquota pari almeno all’1,5 per cento delfondo di finanziamento ordinario e delleeventuali assegnazioni destinate al funzio-namento del sistema universitario è desti-nata ad essere ripartita tra le universitàche, sulla base delle differenze percentualidel valore del fondo di finanziamentoordinario consolidato del 2010, presentinouna situazione di sottofinanziamento su-periore al 5 per cento rispetto al modelloper la ripartizione teorica del fondo difinanziamento ordinario elaborato daicompetenti organismi di valutazione delsistema universitario.

2. Il Ministro provvede con propriodecreto alla ripartizione della percentualedi cui al comma 1.

ART. 12.

(Università non statalilegalmente riconosciute).

1. Al fine di incentivare la correlazionetra la distribuzione delle risorse statali e ilconseguimento di risultati di particolare ri-lievo nel campo della didattica e della ri-cerca, una quota non inferiore al 10 percento dell’ammontare complessivo dei con-tributi di cui alla legge 29 luglio 1991,n. 243, relativi alle università non statalilegalmente riconosciute, con progressivi in-crementi negli anni successivi, è ripartitasulla base di criteri, determinati con de-creto del Ministro, sentita l’ANVUR, tenutoconto degli indicatori definiti ai sensi del-l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10novembre 2008, n. 180, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

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2. Gli incrementi di cui al comma 1sono disposti annualmente, con decretodel Ministro, in misura compresa tra il 2per cento e il 4 per cento dell’ammontarecomplessivo dei contributi relativi alle uni-versità non statali, determinata tenendoconto delle risorse complessivamente di-sponibili e dei risultati conseguiti nel mi-glioramento dell’efficacia e dell’efficienzanell’utilizzo delle risorse.

ART. 13.

(Misure per la qualitàdel sistema universitario).

1. All’articolo 2 del decreto-legge 10 no-vembre 2008, n. 180, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), è aggiunto,in fine, il seguente periodo: « Ai fini di cuialla presente lettera, sono presi in consi-derazione i parametri relativi all’incidenzadel costo del personale sulle risorse com-plessivamente disponibili, nonché il nu-mero e l’entità dei progetti di ricerca dirilievo nazionale ed internazionale asse-gnati all’ateneo »;

b) dopo il comma 1, è inserito ilseguente:

« 1-bis. Gli incrementi di cui al comma 1sono disposti annualmente, con decreto delMinistro dell’istruzione, dell’università edella ricerca, in misura compresa tra lo 0,5per cento e il 2 per cento del fondo difinanziamento ordinario di cui all’articolo 5della legge 24 dicembre 1993, n. 537, deter-minata tenendo conto delle risorse com-plessivamente disponibili e dei risultaticonseguiti nel miglioramento dell’efficaciae dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse ».

ART. 14.

(Disciplina di riconoscimento dei crediti).

1. All’articolo 2, comma 147, del de-creto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 24 no-

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vembre 2006, n. 286, la parola: « ses-santa » è sostituita dalla seguente: « do-dici » e sono aggiunti, in fine, i seguentiperiodi: « Il riconoscimento deve essereeffettuato esclusivamente sulla base dellecompetenze dimostrate da ciascuno stu-dente. Sono escluse forme di riconosci-mento attribuite collettivamente ».

2. Con decreto del Ministro, adottato aisensi dell’articolo 17, comma 3, della legge23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministricompetenti, sono definite le modalità at-tuative e le eventuali deroghe debitamentemotivate alle disposizioni di cui al comma1, anche con riferimento al limite massimodi crediti riconoscibili in relazione alleattività formative svolte nei cicli di studiopresso gli istituti di formazione della pub-blica amministrazione, nonché alle altreconoscenze e abilità maturate in attivitàformative di livello post-secondario, allacui progettazione e realizzazione l’univer-sità abbia concorso.

3. Con il medesimo decreto di cui alcomma 2 sono definiti i criteri per il rico-noscimento dei crediti acquisiti dallo stu-dente a conclusione dei percorsi realizzatidagli istituti tecnici superiori di cui al capoII del decreto del Presidente del Consigliodei ministri 25 gennaio 2008, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile2008, definiti ai sensi dell’articolo 69,comma 1, della legge 17 maggio 1999,n. 144, nell’ambito dei progetti attuati conle università attraverso le federazioni di cuiall’articolo 3 della presente legge.

TITOLO III

NORME IN MATERIA DI PERSONALEACCADEMICO E RIORDINO DELLA

DISCIPLINA CONCERNENTEIL RECLUTAMENTO

ART. 15.

(Settori concorsuali e settoriscientifico-disciplinari).

1. Entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge il

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Ministro, con proprio decreto di naturanon regolamentare, sentito il Consigliouniversitario nazionale (CUN), definisce,secondo criteri di affinità, i settori con-corsuali in relazione ai quali si svolgono leprocedure per il conseguimento dell’abili-tazione di cui all’articolo 16. I settoriconcorsuali sono raggruppati in macroset-tori concorsuali. Ciascun settore concor-suale può essere articolato in settori scien-tifico-disciplinari, che sono utilizzati esclu-sivamente per quanto previsto agli articoli17, 19, 20 e 21 della presente legge, nonchéper la definizione degli ordinamenti didat-tici di cui all’articolo 17, commi 95 eseguenti, della legge 15 maggio 1997,n. 127.

2. Ai settori concorsuali afferiscono, insede di prima applicazione, almeno cin-quanta professori di prima fascia e, aregime, almeno trenta professori di primafascia.

3. Con il decreto di cui al comma 1sono definite le modalità di revisione deisettori concorsuali e dei relativi settoriscientifico-disciplinari con cadenza al-meno quinquennale.

ART. 16.

(Istituzione dell’abilitazionescientifica nazionale).

1. È istituita l’abilitazione scientificanazionale, di seguito denominata « abilita-zione ». L’abilitazione ha durata quadrien-nale e richiede requisiti distinti per lefunzioni di professore di prima e di se-conda fascia. L’abilitazione attesta la qua-lificazione scientifica che costituisce requi-sito necessario per l’accesso alla prima ealla seconda fascia dei professori.

2. Entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, conuno o più regolamenti emanati ai sensidell’articolo 17, comma 2, della legge 23agosto 1988, n. 400, su proposta del Mi-nistro, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze e con il Ministro perla pubblica amministrazione e l’innova-zione, sono disciplinate le modalità di

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espletamento delle procedure finalizzate alconseguimento dell’abilitazione, in confor-mità ai criteri di cui al comma 3.

3. I regolamenti di cui al comma 2prevedono:

a) l’attribuzione dell’abilitazione conmotivato giudizio fondato sulla valutazioneanalitica dei titoli e delle pubblicazioniscientifiche, previa sintetica descrizionedel contributo individuale alle attività diricerca e sviluppo svolte, ed espresso sullabase di criteri e parametri differenziatiper funzioni e per area disciplinare, defi-niti con decreto del Ministro;

b) meccanismi di verifica quinquen-nale dell’adeguatezza e congruità dei cri-teri e parametri di cui alla lettera a) e direvisione o adeguamento degli stessi conapposito decreto ministeriale;

c) l’indizione, con frequenza annuale,delle procedure per il conseguimento del-l’abilitazione;

d) i termini e le modalità di esple-tamento delle procedure di abilitazione,distinte per settori concorsuali, e l’indi-viduazione di modalità, anche informati-che, idonee a consentire la conclusionedelle stesse entro cinque mesi dall’indi-zione; la garanzia della pubblicità degliatti e dei giudizi espressi dalle commis-sioni giudicatrici;

e) l’istituzione per ciascun settoreconcorsuale, senza oneri aggiuntivi a ca-rico della finanza pubblica ed a caricodelle disponibilità di bilancio degli atenei,di un’unica commissione nazionale di du-rata biennale per le procedure di abilita-zione alle funzioni di professore di primae di seconda fascia, mediante sorteggio diquattro commissari all’interno di una listadi professori ordinari costituita ai sensidella lettera g) e sorteggio di un commis-sario all’interno di una lista, curata dal-l’ANVUR, di studiosi e di esperti di parilivello in servizio presso università di unPaese aderente all’Organizzazione per lacooperazione e lo sviluppo economico(OCSE). La partecipazione alla commis-sione nazionale di cui alla presente lettera

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non dà luogo alla corresponsione di com-pensi, emolumenti ed indennità;

f) il divieto che della commissione dicui alla lettera e) faccia parte più di uncommissario della stessa università; la pos-sibilità che i commissari in servizio pressoatenei italiani siano, a richiesta, parzial-mente esentati dalla ordinaria attività di-dattica, nell’ambito della programmazionedidattica e senza oneri aggiuntivi per lafinanza pubblica; la corresponsione ai com-missari in servizio all’estero di un com-penso determinato con decreto non regola-mentare del Ministro, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze;

g) l’effettuazione del sorteggio di cuialla lettera e) all’interno di liste, una perciascun settore concorsuale e contenente inominativi dei professori ordinari appar-tenenti allo stesso che hanno presentatodomanda per esservi inclusi, corredatadella documentazione concernente la pro-pria attività scientifica complessiva, conparticolare riferimento all’ultimo quin-quennio; l’inclusione nelle liste dei soliprofessori positivamente valutati ai sensidell’articolo 6, comma 5, ed in possesso diun curriculum, reso pubblico per via te-lematica, coerente con i criteri e i para-metri di cui alla lettera a) del presentecomma, riferiti alla fascia e al settore diappartenenza;

h) il sorteggio di cui alla lettera g)assicura che della commissione facciaparte almeno un commissario per ciascunsettore scientifico-disciplinare, ricompresonel settore concorsuale, al quale afferi-scano almeno trenta professori ordinari; lacommissione può acquisire pareri scrittipro veritate sull’attività scientifica dei can-didati da parte di esperti revisori in pos-sesso delle caratteristiche di cui alla let-tera g); i pareri sono pubblici ed allegatiagli atti della procedura;

i) il divieto per i commissari di farparte contemporaneamente di più di unacommissione di abilitazione e, per tre annidalla conclusione del mandato, di commis-sioni per il conferimento dell’abilitazionerelativa a qualunque settore concorsuale;

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l) la preclusione, in caso di mancatoconseguimento dell’abilitazione, a parteci-pare alle procedure indette nel bienniosuccessivo per l’attribuzione della stessa oper l’attribuzione dell’abilitazione alla fun-zione superiore;

m) la valutazione dell’abilitazionecome titolo preferenziale per l’attribuzionedei contratti di insegnamento di cui al-l’articolo 20, comma 2;

n) lo svolgimento delle procedure peril conseguimento dell’abilitazione pressouniversità dotate di idonee strutture el’individuazione delle procedure per lascelta delle stesse; le università prescelteassicurano le strutture e il supporto disegreteria nei limiti delle risorse umane,strumentali e finanziarie disponibili e so-stengono gli oneri relativi al funziona-mento di ciascuna commissione; di taleonere si tiene conto nella ripartizione delfondo di finanziamento ordinario.

4. Il conseguimento dell’abilitazionescientifica non costituisce titolo di idoneitàné dà alcun diritto relativamente al reclu-tamento in ruolo o alla promozione pressoun’università al di fuori delle procedurepreviste dall’articolo 17.

ART. 17.

(Chiamata dei professori).

1. Le università, con proprio regola-mento adottato ai sensi della legge 9maggio 1989, n. 168, disciplinano la chia-mata dei professori di prima e di secondafascia nel rispetto dei princìpi enunciatidalla Carta europea dei ricercatori, di cuialla raccomandazione della Commissionedelle Comunità europee n. 251 dell’11marzo 2005, e specificamente dei seguenticriteri:

a) pubblicità del procedimento dichiamata sul sito dell’ateneo e su quelli delMinistero e dell’Unione europea; specifi-cazione del settore concorsuale e di uneventuale profilo esclusivamente tramiteindicazione di uno o più settori scientifico-

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disciplinari; informazioni dettagliate sullespecifiche funzioni, sui diritti e i doveri esul relativo trattamento economico e pre-videnziale;

b) ammissione al procedimento, fattosalvo quanto previsto dall’articolo 25,comma 7, di studiosi in possesso dell’abi-litazione per il settore concorsuale e per lefunzioni oggetto del procedimento, ovveroper funzioni superiori purché non giàtitolari delle medesime funzioni superiori.Ai procedimenti per la chiamata di pro-fessori di prima e di seconda fascia pos-sono partecipare altresì i professori, ri-spettivamente, di prima e di seconda fasciagià in servizio alla data di entrata in vigoredella presente legge, nonché gli studiosistabilmente impegnati all’estero in attivitàdi ricerca o insegnamento a livello uni-versitario in posizioni di livello pari aquelle oggetto del bando, sulla base ditabelle di corrispondenza definite dal Mi-nistro, sentito il CUN;

c) valutazione delle pubblicazioniscientifiche e del curriculum degli studiosidi cui alla lettera b). Le università possonoaccertare, oltre alla qualificazione scienti-fica dell’aspirante, anche le competenzelinguistiche necessarie in relazione al pro-filo plurilingue dell’ateneo ovvero alle esi-genze didattiche dei corsi di studio inlingua estera;

d) formulazione della proposta dichiamata da parte del dipartimento convoto favorevole della maggioranza assolutadei professori di prima fascia e approva-zione della stessa con delibera del consi-glio di amministrazione.

2. Nell’ambito delle disponibilità di bi-lancio di ciascun ateneo i procedimentiper la chiamata dei professori di prima edi seconda fascia di cui al comma 1,nonché per l’attribuzione dei contratti dicui all’articolo 21, di ciascun ateneo statalesono effettuati sulla base della program-mazione triennale di cui all’articolo 1,comma 105, della legge 30 dicembre 2004,n. 311, e di cui all’articolo 1-ter del de-creto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, conver-

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tito, con modificazioni, dalla legge 31marzo 2005, n. 43, nonché delle disposi-zioni di cui all’articolo 5, comma 4, letterad), della presente legge. La programma-zione assicura la sostenibilità nel tempodegli oneri stipendiali, compresi i maggiorioneri derivanti dall’attribuzione degliscatti stipendiali, dagli incrementi annualie dalla dinamica di progressione di car-riera del personale. La programmazioneassicura altresì la copertura finanziariadegli oneri derivanti da quanto previstodall’articolo 21, comma 5.

3. Gli oneri derivanti dalla chiamata diprofessori di cui al comma 1 e dall’attri-buzione dei contratti di cui all’articolo 21possono essere a carico totale di altrisoggetti pubblici e di soggetti privati, pre-via stipula di convenzioni di durata al-meno quindicennale per i professori e iricercatori titolari del secondo contratto dicui all’articolo 21, comma 5, ovvero didurata almeno pari a quella del contrattoper i ricercatori.

4. Ciascuna università statale, nell’am-bito della programmazione triennale, vin-cola le risorse corrispondenti ad almenoun quinto dei posti disponibili di profes-sore di ruolo alla chiamata di coloro chenell’ultimo triennio non hanno prestatoservizio, o non sono stati titolari di assegnidi ricerca ovvero iscritti a corsi universi-tari nell’università stessa.

5. La partecipazione ai gruppi e aiprogetti di ricerca delle università, qua-lunque ne sia l’ente finanziatore, e losvolgimento delle attività di ricerca pressole università sono riservati esclusivamente:

a) ai professori e ai ricercatori uni-versitari, anche a tempo determinato;

b) ai titolari degli assegni di ricerca dicui all’articolo 19;

c) agli studenti dei corsi di dottoratodi ricerca, nonché a studenti di corsi dilaurea magistrale nell’ambito di specificheattività formative;

d) ai professori a contratto di cuiall’articolo 20;

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e) al personale tecnico-amministra-tivo in servizio a tempo indeterminatopresso le università purché in possesso dispecifiche competenze nel campo dellaricerca;

f) ai dipendenti di altre amministra-zioni pubbliche, di enti pubblici o privati,di imprese, ovvero a titolari di borse distudio o di ricerca banditi da tali ammi-nistrazioni, enti o imprese, purché sullabase di specifiche convenzioni e senzaoneri finanziari per l’università ad ecce-zione dei costi diretti relativi allo svolgi-mento dell’attività di ricerca e degli even-tuali costi assicurativi.

6. Alla partecipazione ai progetti diricerca finanziati dall’Unione europea o daaltre istituzioni straniere, internazionali osovranazionali, e allo svolgimento dellerelative attività si applicano le normepreviste dai relativi bandi.

ART. 18.

(Valutazione tra pari per la selezionedei progetti di ricerca).

1. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, da emanare, di concertocon il Ministro e con il Ministro dellasalute, entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, siprovvede, a valere sulle risorse finanziarieumane e strumentali disponibili a legisla-zione vigente, per un periodo sperimentaledi tre anni ad applicare il principio dellatecnica di valutazione tra pari, svolta dacomitati composti per almeno un terzo daprofessionisti operanti all’estero, ai finidella selezione di tutti i progetti di ricerca,finanziati a carico delle risorse di cuiall’autorizzazione di spesa recata dall’ar-ticolo 12 del decreto legislativo 30 dicem-bre 1992, n. 502, e successive modifica-zioni, e a carico del Fondo per gli inve-stimenti nella ricerca scientifica e tecno-logica, di cui all’articolo 1, comma 870,della legge 27 dicembre 2006, n. 296,ferma restando la possibilità di una disci-plina particolare in relazione al Fondo per

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le agevolazioni alla ricerca, di cui all’ar-ticolo 5 del decreto legislativo 27 luglio1999, n. 297. Restano ferme le norme dicui all’articolo 1, commi 814 e 815, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, e succes-sive modificazioni, e all’articolo 2, commi313, 314 e 315, della legge 24 dicembre2007, n. 244. Sono altresì fatti salvi, nelrispetto, ove possibile, del principio dellatecnica di valutazione tra pari, i vincoli giàprevisti di destinazione di quote dei sud-detti stanziamenti in favore di determinatisettori, ambiti di soggetti o finalità.

2. All’articolo 2, comma 313, dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo leparole: « italiana o straniera, » sono inse-rite le seguenti: « in maggioranza ».

ART. 19.

(Assegni di ricerca).

1. Le università, le istituzioni e gli entipubblici di ricerca e sperimentazione,l’Agenzia nazionale per le nuove tecnolo-gie, l’energia e lo sviluppo economico so-stenibile (ENEA) e l’Agenzia spaziale ita-liana (ASI), nonché le istituzioni il cuidiploma di perfezionamento scientifico èstato riconosciuto equipollente al titolo didottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74,quarto comma, del decreto del Presidentedella Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,nell’ambito delle relative disponibilità dibilancio, possono conferire assegni per losvolgimento di attività di ricerca. I bandi,resi pubblici anche per via telematica suisiti dell’ateneo, del Ministero e dell’Unioneeuropea, contengono informazioni detta-gliate sulle specifiche funzioni, sui dirittie i doveri relativi alla posizione e sultrattamento economico e previdenzialespettante.

2. Possono essere destinatari degli as-segni studiosi in possesso di curriculumscientifico professionale idoneo allo svol-gimento di attività di ricerca, con esclu-sione del personale di ruolo dei soggetti dicui al comma 1. I medesimi soggetti pos-sono stabilire che il dottorato di ricerca otitolo equivalente conseguito all’estero ov-

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vero, per i settori interessati, il titolo dispecializzazione di area medica corredatoda una adeguata produzione scientifica,costituiscono requisito obbligatorio perl’ammissione al bando.

3. Gli assegni possono avere una duratacompresa tra uno e tre anni, sono rinno-vabili e non cumulabili con borse di studioa qualsiasi titolo conferite, ad eccezione diquelle concesse da istituzioni nazionali ostraniere utili ad integrare, con soggiorniall’estero, l’attività di ricerca dei titolari.La durata complessiva dei rapporti instau-rati ai sensi del presente articolo, compresigli eventuali rinnovi, non può comunqueessere superiore a quattro anni, ad esclu-sione del periodo in cui l’assegno è statofruito in coincidenza con il dottorato diricerca, nel limite massimo della duratalegale del relativo corso. La titolarità del-l’assegno non è compatibile con la parte-cipazione a corsi di laurea, laurea specia-listica o magistrale, dottorato di ricercacon borsa o specializzazione medica, inItalia o all’estero, e comporta il colloca-mento in aspettativa senza assegni per ildipendente in servizio presso amministra-zioni pubbliche.

4. I soggetti di cui al comma 1 disci-plinano le modalità di conferimento degliassegni con apposito regolamento, preve-dendo la possibilità di attribuire gli stessimediante le seguenti procedure:

a) pubblicazione di un unico bandorelativo alle aree scientifiche di interessedell’ateneo, seguito dalla presentazione di-rettamente dai candidati dei progetti diricerca, corredati dai titoli e dalle pubbli-cazioni e valutati da parte di un’unicacommissione che può avvalersi, senzaoneri aggiuntivi a carico della finanzapubblica, di esperti revisori di elevataqualificazione italiani o stranieri esterniall’ateneo, e che formula, sulla base deipunteggi attribuiti, una graduatoria perciascuna delle aree interessate;

b) pubblicazione di bandi relativi aspecifici programmi di ricerca dotati dipropri finanziamenti, secondo procedurestabilite dall’ateneo.

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5. Agli assegni di cui al presente arti-colo si applicano, in materia fiscale, ledisposizioni di cui all’articolo 4 della legge13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materiaprevidenziale, quelle di cui all’articolo 2,commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto1995, n. 335, e successive modificazioni, inmateria di astensione obbligatoria per ma-ternità, le disposizioni di cui al decreto delMinistro del lavoro e della previdenzasociale 12 luglio 2007, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre2007, e, in materia di congedo per malat-tia, l’articolo 1, comma 788, della legge 27dicembre 2006, n. 296, e successive mo-dificazioni.

6. L’importo degli assegni di cui alpresente articolo è determinato dall’ate-neo, sulla base di un importo minimostabilito con decreto del Ministro.

7. Gli assegni non danno luogo a dirittiin ordine all’accesso ai ruoli dei soggetti dicui al comma 1.

8. La durata complessiva dei rapportiinstaurati con i titolari degli assegni di cuial presente articolo e dei contratti di cuiall’articolo 21, intercorsi anche con ateneidiversi, statali, non statali o telematici,nonché con gli enti di cui al comma 1 delpresente articolo, con il medesimo sog-getto, non può in ogni caso superare i diecianni, anche non continuativi. Ai fini delladurata dei predetti rapporti non rilevanoi periodi trascorsi in aspettativa per ma-ternità o per motivi di salute secondo lanormativa vigente.

ART. 20.

(Contratti per attività di insegnamento).

1. Le università, anche sulla base dispecifiche convenzioni con gli enti pubblicie le istituzioni di ricerca di cui all’articolo8 del regolamento di cui al decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 30dicembre 1993, n. 593, possono stipularecontratti, a titolo gratuito o oneroso, perattività di insegnamento al fine di avvalersidella collaborazione di esperti di alta qua-lificazione in possesso di un significativo

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curriculum scientifico o professionale. Ipredetti contratti sono stipulati dal rettore,su proposta dei competenti organi acca-demici. I contratti a titolo gratuito possonoessere stipulati esclusivamente con soggettiin possesso di un reddito da lavoro auto-nomo o dipendente, fermi restando i re-quisiti richiesti.

2. Fermo restando l’affidamento a titolooneroso o gratuito di incarichi di insegna-mento al personale docente e ricercatoreuniversitario, le università possono, altresì,stipulare contratti a titolo oneroso, nell’am-bito delle proprie disponibilità di bilancio,per fare fronte a specifiche esigenze didat-tiche, anche integrative, con soggetti in pos-sesso di adeguati requisiti scientifici e pro-fessionali. Il possesso del titolo di dottore diricerca, della specializzazione medica, del-l’abilitazione, ovvero di titoli equivalenticonseguiti all’estero, costituisce titolo prefe-renziale ai fini dell’attribuzione dei predetticontratti. I contratti sono attribuiti previoespletamento di procedure disciplinate conregolamenti di ateneo, che assicurino lavalutazione comparativa dei candidati e lapubblicità degli atti. Il trattamento econo-mico spettante ai titolari dei predetti con-tratti è determinato, entro tre mesi dalladata di entrata in vigore della presentelegge, con decreto del Ministro, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze.

ART. 21.

(Ricercatori a tempo determinato).

1. Nell’ambito delle risorse disponibiliper la programmazione, al fine di svolgereattività di ricerca, di didattica, di didatticaintegrativa e di servizio agli studenti, leuniversità possono stipulare contratti dilavoro subordinato a tempo determinato.Il contratto stabilisce, sulla base dei rego-lamenti di ateneo, le modalità di svolgi-mento delle attività di didattica, di didat-tica integrativa e di servizio agli studentinonché delle attività di ricerca.

2. I destinatari sono scelti medianteprocedure pubbliche di selezione discipli-

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nate dalle università con regolamento aisensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nelrispetto dei princìpi enunciati dalla Cartaeuropea dei ricercatori, di cui alla racco-mandazione della Commissione delle Co-munità europee n. 251 dell’11 marzo2005, e specificamente dei seguenti criteri:

a) pubblicità dei bandi sul sito del-l’ateneo e su quelli del Ministero e del-l’Unione europea; specificazione del set-tore concorsuale e di un eventuale profiloesclusivamente tramite indicazione di unoo più settori scientifico-disciplinari; infor-mazioni dettagliate sulle specifiche fun-zioni, sui diritti e i doveri e sul relativotrattamento economico e previdenziale;

b) ammissione alle procedure deipossessori del titolo di dottore di ricerca otitolo equivalente, ovvero, per i settoriinteressati, del diploma di specializzazionemedica, nonché di eventuali ulteriori re-quisiti definiti nel regolamento di ateneo,con esclusione dei soggetti già assunti atempo indeterminato come professori uni-versitari di prima o di seconda fascia ocome ricercatori, ancorché cessati dal ser-vizio. È richiesto il superamento di unaprova di adeguata conoscenza di almenouna lingua straniera;

c) valutazione delle pubblicazioniscientifiche e del curriculum complessivodei candidati, con attribuzione di un pun-teggio numerico accompagnato da sinteticamotivazione per ciascuno dei titoli e dellepubblicazioni presentati dai candidati, se-condo parametri e criteri definiti condecreto del Ministro;

d) formulazione della proposta dichiamata da parte del dipartimento convoto favorevole della maggioranza assolutadei professori di prima e di seconda fasciae approvazione della stessa con deliberadel consiglio di amministrazione.

3. I contratti hanno le seguenti tipo-logie:

a) contratti di durata triennale pro-rogabili per soli due anni, per una solavolta, previa positiva valutazione delle at-tività didattiche e di ricerca svolte, effet-

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tuata sulla base di modalità, criteri eparametri definiti con decreto del Mini-stro; i predetti contratti possono esserestipulati con il medesimo soggetto anche insedi diverse;

b) contratti triennali non rinnovabili,riservati a candidati che hanno usufruitodei contratti di cui alla lettera a), ovverodi analoghi contratti in atenei stranieri.

4. I contratti di cui al comma 3, letteraa), possono prevedere il regime di tempopieno o di tempo definito, con un impegnoannuo complessivo per lo svolgimentodelle attività di didattica, di didattica in-tegrativa e di servizio agli studenti, paririspettivamente a 350 ovvero a 200 ore. Icontratti di cui al comma 3, lettera b),sono stipulati esclusivamente con regimedi tempo pieno.

5. Nell’ambito delle risorse disponibiliper la programmazione, nel terzo anno dicontratto di cui al comma 3, lettera b),l’università valuta il titolare del contrattostesso, che abbia conseguito l’abilitazionescientifica di cui all’articolo 16, ai finidella chiamata nel ruolo di professoreassociato, ai sensi dell’articolo 17. In casodi esito positivo della valutazione, il tito-lare del contratto, alla scadenza dellostesso, è inquadrato nel ruolo dei profes-sori associati. La valutazione si svolge inconformità agli standard qualitativi indivi-duati con apposito regolamento di ateneonell’ambito dei criteri fissati con decretodel Ministro. La programmazione di cuiall’articolo 17, comma 2, assicura la di-sponibilità delle risorse necessarie in casodi esito positivo della procedura di valu-tazione. Alla procedura è data pubblicitàsul sito dell’ateneo. L’espletamento delcontratto costituisce titolo preferenzialenell’ammissione ai concorsi nelle pubbli-che amministrazioni.

6. Nell’ambito delle risorse disponibiliper la programmazione, fermo restandoquanto previsto dall’articolo 17, comma 2,dalla data di entrata in vigore della pre-sente legge e fino al 31 dicembre del sestoanno successivo, la procedura di cui alcomma 5 può essere utilizzata per la

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chiamata nel ruolo di professore di primae seconda fascia di professori di secondafascia e ricercatori a tempo indeterminatoin servizio nell’università medesima, cheabbiano conseguito l’abilitazione scienti-fica di cui all’articolo 16. A tal fine leuniversità possono utilizzare fino allametà delle risorse equivalenti a quellenecessarie per coprire i posti disponibili diprofessore di ruolo. A decorrere dal set-timo anno l’università può utilizzare lerisorse corrispondenti fino alla metà deiposti disponibili di professore di ruolo perle chiamate di cui al comma 5.

7. Si applicano le disposizioni di cuiall’articolo 19, comma 8.

8. Il trattamento economico spettante aidestinatari dei contratti di cui al comma 3,lettera a), è pari al trattamento inizialespettante al ricercatore confermato a se-conda del regime di impegno. Per i titolaridei contratti di cui al comma 3, lettera b), iltrattamento annuo lordo onnicomprensivoè pari al trattamento iniziale spettante alricercatore confermato a tempo pieno ele-vato fino a un massimo del 30 per cento.

9. I contratti di cui al presente articolonon danno luogo a diritti in ordine all’ac-cesso ai ruoli.

ART. 22.

(Collocamento a riposo dei professorie dei ricercatori).

1. L’articolo 16 del decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 503, non si applicaa professori e ricercatori universitari. Iprovvedimenti adottati dalle università aisensi della predetta norma decadono alladata di entrata in vigore della presentelegge, ad eccezione di quelli che hanno giàiniziato a produrre i loro effetti.

ART. 23.

(Disciplina dei lettori di scambio).

1. In esecuzione di accordi culturaliinternazionali che prevedono l’utilizzo re-

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ciproco di lettori, le università possono con-ferire a studiosi stranieri in possesso diqualificata e comprovata professionalità in-carichi annuali rinnovabili per lo svolgi-mento di attività finalizzate alla diffusionedella lingua e della cultura del Paese diorigine e alla cooperazione internazionale.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sonoconferiti con decreto rettorale, previa de-libera degli organi accademici competenti.Con decreto del Ministro, di concerto conil Ministro degli affari esteri e con ilMinistro dell’economia e delle finanze,sono definite le modalità per il conferi-mento degli incarichi, ivi compreso il trat-tamento economico a carico degli accordidi cui al comma 1.

ART. 24.

(Anagrafe degli studenti).

1. All’articolo 1-bis, comma 1, alinea,del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105,convertito, con modificazioni, dalla legge11 luglio 2003, n. 170, le parole: « , inparticolare, » sono soppresse.

ART. 25.

(Norme transitorie e finali).

1. Fermo restando quanto previsto dalcomma 2 del presente articolo, a decorreredalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, per la copertura dei posti diprofessore ordinario e associato, di ricer-catore e di assegnista di ricerca, le uni-versità possono avviare esclusivamente leprocedure previste dal presente titolo.

2. Le università continuano ad avvalersidelle disposizioni vigenti alla data di en-trata in vigore della presente legge inmateria di assunzione in servizio, fino allaadozione dei regolamenti di cui all’articolo17, comma 1.

3. Coloro che hanno conseguito l’ido-neità per i ruoli di professore associato eordinario possono comunque essere an-

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cora assunti per tali ruoli ai sensi dellalegge 3 luglio 1998, n. 210, fino alla duratadella loro idoneità prevista dall’articolo 1,comma 6, della legge 4 novembre 2005,n. 230.

4. Le disposizioni di cui all’articolo 21,comma 3, lettera b), si applicano altresì acoloro che hanno usufruito dei contrattistipulati ai sensi dell’articolo 1, comma 13,della citata legge n. 230 del 2005.

5. Entro centottanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, ilMinistro, con decreto adottato di concertocon il Ministro della salute, provvede allarideterminazione del numero dei postidisponibili nei corsi di laurea in medicinae chirurgia e alla loro distribuzione subase regionale anche al fine di riequili-brare l’offerta formativa in relazione alfabbisogno di personale medico del bacinoterritoriale di riferimento.

6. All’articolo 1, comma 9, della legge 4novembre 2005, n. 230, al primo periodo,dopo la parola: « triennio » sono inserite leseguenti: « o nell’ambito di specifici pro-grammi di ricerca finanziati dal Ministerodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca » e, dopo la parola: « universitarie »sono inserite le seguenti: « o di ricerca »; ilsecondo periodo è soppresso; al quartoperiodo, le parole: « A tal fine » sonosostituite dalle seguenti: « A tali fini ».

7. Ai fini dei procedimenti di chiamatadei professori di cui all’articolo 17 dellapresente legge l’idoneità conseguita aisensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, èequiparata all’abilitazione limitatamente alperiodo di durata della stessa di cui al-l’articolo 1, comma 1, lettera g), dellamedesima legge.

8. A decorrere dalla data di entrata invigore della presente legge sono abrogati:

a) l’articolo 4 della legge 30 novembre1989, n. 398;

b) l’articolo 3 della legge 3 luglio1998, n. 210;

c) l’articolo 1, commi 8, 10, 14 e 17,della legge 4 novembre 2005, n. 230;

d) l’articolo 51, comma 6, della legge27 dicembre 1997, n. 449.

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9. A decorrere dalla data di entrata invigore dei regolamenti di cui all’articolo16, comma 2, della presente legge, è abro-gato il decreto legislativo 6 aprile 2006,n. 164.

10. Fino all’anno 2015 la laurea magi-strale o equivalente, unitamente ad uncurriculum scientifico professionale ido-neo allo svolgimento di attività di ricerca,è titolo valido per la partecipazione alleprocedure pubbliche di selezione relativeai contratti di cui all’articolo 21.

11. All’onere derivante dall’applica-zione dell’articolo 5, comma 3, lettera f), siprovvede nel limite massimo di 10 milionidi euro per l’anno 2010 e di 1 milione dieuro per l’anno 2011 mediante corrispon-dente riduzione per i medesimi anni del-l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999,n. 370. All’onere derivante dall’articolo 19,comma 5, valutato in 20 milioni di euroannui, a decorrere dall’anno 2010, si prov-vede mediante corrispondente riduzionedell’importo dei rimborsi di cui all’articolo1, comma 5, primo periodo, della legge 3giugno 1999, n. 157. Al comma 6 delmedesimo articolo 1 della legge n. 157 del1999, il quarto periodo è soppresso. IlMinistro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad apportare, con propri de-creti, le occorrenti variazioni di bilancio.Dall’attuazione delle rimanenti disposi-zioni della presente legge non devonoderivare nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica.

€ 4,00 *16PDL0040500**16PDL0040500*

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