Date post: | 01-May-2015 |
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA
Corso di laurea specialistica interfacoltà in Editoria e Comunicazione Multimediale
IL DIRITTO DI ACCESSO E LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Tesi di laurea di:
A. A. 2005/2006
Prof. ssa Giulia Avanzini
Relatore:
Stefania Rizzi
Trasparenza e accesso
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi rappresenta uno dei principali strumenti attraverso i quali può essere
raggiunta una maggiore trasparenza amministrativa
Trasparenza + amministrazione
Apertura, visibilità, comunicazione, partecipazione del cittadino, ecc.
“La casa dell’amministrazione dovrebbe essere di vetro” (F. Turati, 1908)
Legge 7 agosto 1990, n. 241
trasparenza e pubblicità vengono elevate a principi cardine
dell’attività amministrativa ed il
segreto assume il ruolo di eccezione
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
riformata nel 2005 per risolvere i
problemi emersi nei “primi quindici”
anni di applicazione
Definizioni essenziali
“Diritto di accesso”
tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata collegata al documento al quale è richiesto l'accesso
Diritto di prendere visione e di estrarre copia di
documenti amministrativi da parte dei soggetti
“interessati”
Principio generale dell’attività amministrativa
volto a favorire la partecipazione, l’imparzialità
e la trasparenza
Incongruenza di base
La precisione di tale definizione:
vincola il margine di valutazione
dell’amministrazione di fronte ad una richiesta di
accesso
restringe la cerchia dei soggetti legittimati ad
accedere – non può accedere chi vanti una generica
pretesa di controllo dell’attività amministrativa
L’azione amministrativa risulta trasparente solo nei confronti di chi vanti un particolare interesse,
funzionale ad una situazione giuridicamente tutelata
Il documento amministrativo
• “ogni rappresentazione, grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di
atti… detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse…
definizione ampia, affinchè non possano essere apportate limitazioni all’accesso basate sulla natura
dei documenti richiesti
•…atti anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento
• …atti concernenti attività di pubblico interesse, “indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della
loro disciplina sostanziale”
Ambito di applicazione
pubbliche amministrazioni, aziende autonome e speciali, enti pubblici e gestori di pubblici servizi, autorità di garanzia e di
vigilanza
Concetto ribadito anche in riferimento ai soggetti “passivi” del diritto di accesso
tutti i soggetti di diritto pubblico ed i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal
diritto nazionale o comunitario
Non rileva la natura né del soggetto agente, né del regime dell’attività posta in essere e dei conseguenti atti: pubblica o
privata che sia, se finalizzata alla cura dell’interesse pubblico, è assoggettata alle regole della trasparenza e dell’accessibilità
Modalità di esercizio
Richiesta rivolta all’amministrazione che ha formato o detiene stabilmente il documento
L’amministrazione può:• accogliere l’istanza
• differire, limitare o negare l’accesso
Obbligo di motivazione, poiché il segreto rappresenta
l’eccezione
motivata
I limiti al diritto di accesso
Eccezioni volte a proteggere alcuni interessi, pubblici o privati, considerati dallo stesso legislatore di rilevanza
ancora maggiore rispetto al pur importante interesse alla trasparenza
La legge n. 241/90 individua vari livelli di limitazione:
esclusione tassativa, ad es.
segreto di Stato
procedimenti tributari
attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, ecc.
procedimenti selettivi, per i documenti contenenti
informazioni di carattere psico-attitudinale di terzi
Con regolamento, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso per tutelare:
• sicurezza, difesa, sovranità nazionale e continuità e correttezza delle relazioni internazionali;
• processi di formazione, determinazione ed attuazione della politica monetaria e valutaria;
• ordine pubblico, prevenzione e repressione della criminalità;
Ulteriori casi di esclusione
• attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro;
• vita privata o riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni
La tutela della riservatezza
Ogni individuo ha il diritto di mantenere il controllo sulle informazioni che lo riguardano e di opporsi a
qualsiasi flusso o utilizzo non desiderato di esse
In Italia il diritto alla riservatezza riceve una “adeguata” tutela solo dalla metà degli anni ‘90
Legge n. 675/96 Legge n. 241/90VS.
Difende la trasparenza, l’accesso e la circolazione
delle informazioni
Difende la riservatezza anche dalle possibili minacce derivanti dal dispiegarsi del
principio di trasparenza
Il “Codice della Privacy”
Testo unico in materia di protezione dei dati personali
D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Riunisce in un unico contesto le diverse norme fino ad allora esistenti in materia
2003
2005 Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241
Tentativo di “armonizzare” la disciplina del diritto di accesso con le norme dettate dal Codice della Privacy
Il “controinteressato”
Il “titolare” del diritto alla riservatezza viene qualificato come “controinteressato”
“tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio
dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”
parte necessaria del procedimento di accesso
può presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare
Diverse soluzioni del “contrasto” a seconda dei tipi di dati coinvolti nel documento:
Richiami reciproci tra le discipline
dati personali, in generale prevale l’accesso quandola conoscenza del documento risulta necessaria per la cura
o difesa degli interessi giuridici del richiedente
dati sensibili o giudiziari accesso consentito nei limiti in cui sia “strettamente
indispensabile”idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
Richiami reciproci tra le discipline
dati “supersensibili” accesso consentito solo se la situazione che si intende tutelare con la richiesta di accesso sia di rango almeno pari ai diritti del
controinteressato, ovvero consista in un diritto della personalità o in
un altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile
dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale
dati psico-attitudinali
(procedimenti selettivi)accesso tassativamente
escluso
Un difficile compito
Emerge un quadro complesso che attribuisce all’amministrazione un delicato compito di valutazione
incertezza e minori garanzie per il
cittadino ?
soluzioni efficaci attente alle
peculiarità del caso specifico ?
• personale competente in materia• Ufficio per la Privacy
ricerca di compromessi
Un futuro “trasparente”…
Nonostante alcuni problemi ancora aperti…
si preferisce condividere la visione ottimistica mostrata dal Garante per la privacy lo scorso luglio:
“È iniziata una nuova e più trasparente stagione nel rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino,
in cui anche l’interazione tra riservatezza e trasparenza troverà il suo equilibrio con maggiori
garanzie per tutti”.
F. PizzettiPresidente Autorità garante per la privacy